Silenzio inadempimento escluso se la stazione appaltante risponde all’istanza di CEL (TAR Toscana n. 1475 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non integra il silenzio-inadempimento il contegno della stazione appaltante che, con provvedimento espresso, rigetti l’istanza del concorrente volta al rilascio del certificato di esecuzione lavori. La domanda di accertamento proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. va respinta per difetto del presupposto sostanziale costituito dall’inerzia rispetto all’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Il giudizio sul silenzio non si converte in scrutinio di merito della nota di diniego, che resta autonomamente impugnabile e va trattata in udienza pubblica previa conversione del rito.
Il Fatto
La società ricorrente è mandante del raggruppamento temporaneo affidatario dell’appalto per la gestione del servizio energia presso un Comune, aggiudicato nel 2015 ed eseguito fino al 31.05.2024. In relazione alle lavorazioni di manutenzione, la legge di gara richiedeva il possesso della categoria OS28 per un importo non inferiore a 3.500.000,00 euro.
Dopo un certificato di regolare svolgimento del servizio rilasciato nel 2018 e non ritenuto valido dalla società organismo di attestazione, la ricorrente ha reiterato nel tempo la richiesta di rilascio del certificato di esecuzione lavori su modello ANAC. Con nota del 5.06.2024 il Comune ha ribadito l’impossibilità di emettere il CEL, non essendo indicata nel bando o nel capitolato l’entità economica delle lavorazioni. La società ha impugnato quella nota e chiesto l’accertamento del silenzio serbato dall’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la domanda di accertamento del silenzio-inadempimento. La questione è se il contegno dell’Amministrazione possa qualificarsi come illegittima inerzia rispetto all’istanza ricevuta.
Il Tribunale rileva che con la missiva trasmessa a mezzo PEC il 5.06.2024 il Comune ha provveduto, rigettandola, sull’istanza della ricorrente finalizzata all’ottenimento del CEL. Non sussistono dunque le condizioni per considerare tale contegno alla stregua di un comportamento inerte rispetto all’istanza.
Ne consegue il difetto del presupposto sostanziale della tutela richiesta, costituito dall’inadempimento dell’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. La domanda ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. è pertanto respinta.
Il Collegio distingue poi il piano dell’inerzia da quello del contenuto del diniego. La ricorrente ha infatti anche impugnato la nota comunale del 5.06.2024 chiedendone l’annullamento: tale domanda non può essere scrutinata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 87, co. 2, cod. proc. amm. e richiede la trattazione in udienza pubblica.
Il Tribunale dispone quindi la conversione del rito e fissa per l’esame della domanda di annullamento l’udienza pubblica del 20 marzo 2025, riservando al definitivo la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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