Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo l’esecuzione della demolizione (TAR Lombardia n. 3353 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso un provvedimento amministrativo diventa improcedibile quando, per effetto di una sopravvenienza, venga meno l’interesse del ricorrente alla decisione nel merito. L’esecuzione del provvedimento impugnato, con la conseguente eliminazione della situazione di fatto che ne costituiva l’oggetto, determina la sopravvenuta carenza di interesse e preclude al giudice ogni pronuncia sulla legittimità dell’atto. In tale ipotesi il giudizio si chiude con declaratoria di improcedibilità, non con l’esame delle censure. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti e della natura della sopravvenienza.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lombardia l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune resistente e il presupposto provvedimento con cui lo sportello unico competente aveva archiviato la domanda di permesso di costruire in sanatoria relativa a un manufatto destinato a ricovero di attrezzi e mezzi agricoli.

L’area interessata era in parte vincolata ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g, del D. Lgs. n. 42 del 2004. Sull’intervento erano già intervenuti provvedimenti provinciali di ripristino, la cui legittimità era stata confermata da questa Sezione e dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1124 del 13 febbraio 2020. La domanda di sospensiva era stata respinta. In prossimità dell’udienza la difesa della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, avendo eseguito la demolizione; l’Ente ha aderito, anche sulla compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della segnalazione della difesa ricorrente, cui ha aderito la difesa comunale, circa l’intervenuta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il dato rilevante è l’avvenuta esecuzione del provvedimento impugnato mediante la demolizione dell’abuso realizzato.

Secondo il Tribunale, una volta eseguito l’atto, nessuna ulteriore ragione residua per una decisione nel merito. L’interesse alla pronuncia di annullamento presuppone che il provvedimento continui a produrre i suoi effetti; quando l’amministrazione ha già dato attuazione al proprio potere, la pronuncia giurisdizionale non è più in grado di incidere sulla sfera del ricorrente.

Il percorso argomentativo è lineare: il thema decidendum non investe più la legittimità dell’ordinanza, ma solo la sussistenza dell’interesse a coltivare il giudizio. La sopravvenienza è legittima e definitiva, non contestata dalle parti, e determina la chiusura del processo senza esame delle censure articolate nel ricorso.

Il Collegio ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso. Sulle spese ha disposto la compensazione, valorizzando l’accordo tra le parti e la peculiarità della sopravvenienza, che non configura una soccombenza in senso sostanziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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