Sanzione disciplinare militare e sindacato del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 3348 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia disciplinare l’Amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nell’individuazione e nella graduazione della sanzione da applicare. Il relativo apprezzamento, risolvendosi in un giudizio di merito, sfugge al sindacato del giudice amministrativo, salvo che emerga una manifesta irrazionalità, una insostenibile illogicità, una palese arbitrarietà o un evidente travisamento del fatto. Nel procedimento disciplinare a carico del pubblico impiegato non è richiesta un’analitica confutazione delle giustificazioni addotte dall’incolpato, essendo sufficiente che dal provvedimento sanzionatorio risulti, anche solo per implicito, che di esse si è tenuto conto ai fini dell’accertamento dei fatti e della graduazione della rilevanza disciplinare.

Il Fatto

Il ricorrente presta servizio nell’Arma dei Carabinieri da vent’anni ed è titolare di una partecipazione societaria in due società, senza aver mai ricoperto incarichi gestionali. Nel gennaio 2021 l’amministratore di una di esse gli chiede di consegnare di persona a un dipendente una lettera di contestazione disciplinare per ammanco di cassa e di ritirare le chiavi del punto vendita. Alla violenta reazione del dipendente interviene un equipaggio dell’Arma, al quale il ricorrente inizialmente non si qualifica, esibendo poi la tessera di riconoscimento su richiesta dei militari.

Segue una contestazione degli addebiti per aver consegnato la contestazione al dipendente della società di cui è socio e per aver omesso di comunicare alla scala gerarchica l’accaduto e la qualità di socio in due distinte società. Viene irrogata la sanzione di sette giorni di consegna; il ricorso gerarchico è respinto. Il ricorrente impugna entrambi i provvedimenti davanti al TAR, deducendo violazione del regolamento militare, degli artt. 25 e 28 Cost. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, oltre all’eccesso di potere per travisamento ed errata valutazione dei fatti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo preliminare sulla discrezionalità dell’Amministrazione nella determinazione della sanzione. Il sindacato giurisdizionale opera solo ab externo, nei casi di manifesta irrazionalità, insostenibile illogicità, palese arbitrarietà ed evidente travisamento del fatto. Il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio di merito a quello dell’Amministrazione, salvo che emerga una manifesta illogicità o contraddittorietà della scelta sanzionatoria.

Quanto al profilo procedimentale, il TAR accerta che il procedimento disciplinare è stato avviato correttamente, nel rispetto dei termini di settore. In tema di impiego pubblico non è necessaria un’analitica confutazione delle giustificazioni dell’incolpato: è sufficiente che dal provvedimento sanzionatorio risulti, anche solo per implicito, che se ne è tenuto conto nell’accertamento dei fatti e nella graduazione della sanzione.

Nel merito, i fatti sono ritenuti accertati. Il ricorrente è titolare di una partecipazione pari al 50% di una società e al 10% di un’altra; il dipendente destinatario della contestazione aveva riferito agli operanti di doversi “difendere” dai Carabinieri. L’omessa comunicazione della partecipazione societaria assume rilevanza specifica, perché il militare non si è attenuto all’obbligo di rivestire la qualità di socio senza svolgere attività per la società, con pericolo per la tranquillità e l’imparzialità nello svolgimento del compito istituzionale. Ragioni di opportunità avrebbero imposto il tempestivo adempimento dell’obbligo di informazione, trattandosi di Corpo preposto ad attività di controllo.

Il Collegio esclude un distorto esercizio del potere disciplinare, considerati età, grado e anzianità di servizio e i precedenti disciplinari del ricorrente, che giustificano la recidiva e la scelta della sanzione di sette giorni di consegna ai sensi dell’art. 1358 d.lgs. n. 66/2010. La determinazione amministrativa appare sufficientemente circostanziata, in ragione della possibilità che risulti compromesso il buon andamento e l’imparzialità del servizio oltre che il prestigio del Corpo. La decisione è assunta secondo il principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite anche per la risalenza della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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