Clinicizzazione UOC e giurisdizione sugli atti di macro-organizzazione (TAR Lombardia n. 3143 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia con cui l’ente esponenziale della dirigenza medica impugni gli atti di macro-organizzazione con i quali si dispone la trasformazione della direzione di una unità operativa complessa da ospedaliera a universitaria. L’atto applicativo di conferimento dell’incarico apicale ha valenza meramente consequenziale rispetto alla scelta organizzatoria a monte. È pertanto irricevibile per intempestività la domanda caducatoria degli atti generali già pubblicati e non tempestivamente gravati, con conseguente inammissibilità delle censure rivolte al provvedimento esecutivo. Il modus di conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa a direzione universitaria è normativamente necessitato dall’art. 15, comma 7-bis, lett. c), d.lgs. n. 502/1992 e dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 517/1999, che non richiedono l’esperimento delle procedure selettive ordinarie.

Il Fatto

L’associazione sindacale della dirigenza medica regionale impugnava la determina con cui il direttore generale di una fondazione IRCCS affidava la direzione di una unità operativa complessa di pronto soccorso a un docente universitario, unitamente alla convenzione tra fondazione e università e ai relativi atti di approvazione. La ricorrente contestava la cd. clinicizzazione della struttura, deducendo l’elusione dell’iter previsto dal d.lgs. n. 517/1999, l’illegittimità della scelta organizzatoria e l’assenza delle procedure selettive di cui all’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992.

Le intimate eccepivano il difetto parziale di giurisdizione, l’irricevibilità per tardività dell’impugnazione degli atti di approvazione della convenzione, l’inammissibilità per omessa impugnazione del regolamento e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Nel merito, chiedevano il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale scrutinava in via preliminare la questione di giurisdizione, ritenendola infondata. La causa petendi e il petitum sostanziale attengono alla scelta generale di trasformare la natura della struttura, attraendola nella sfera universitaria. Anche la determina di affidamento è impugnata non nella sua portata particolare, ma quale scaturigine consequenziale e necessitata della scelta organizzatoria a monte.

Tali determinazioni concretano atti di macro-organizzazione, che rientrano nella giurisdizione amministrativa secondo il richiamato indirizzo di Cass., SS.UU., n. 33212 del 2018, estendendosi la cognizione anche alla parte ancillare costituita dall’atto applicativo. Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia TAR Lombardia, V, n. 1167 del 2024, resa in fattispecie analoga.

Quanto alla legittimazione ad agire dell’ente esponenziale, il Tribunale applica i principi dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2015: occorre l’attinenza della questione alle finalità statutarie e la comunanza dell’interesse a tutti gli associati, senza conflitti interni. Nel caso concreto l’interesse “di gruppo” è inciso da atti generali di alta organizzazione, idonei a ledere sfere giuridiche ultraindividuali.

Su tali basi il ricorso è irricevibile per intempestività quanto agli atti di approvazione della convenzione: è la delibera del CdA, pubblicata nell’albo nel dicembre 2019, ad assumere immediata e diretta attitudine lesiva, essendosi in essa deliberata l’integrazione delle attività e la congiunta individuazione delle unità operative a direzione universitaria. La successiva determina di affidamento ha valenza meramente esecutiva delle scelte già assunte e non tempestivamente gravate.

Nel merito, il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 15, comma 7-bis, lett. a) e b), d.lgs. n. 502/1992, riferito alle procedure ordinarie delle aziende sanitarie. Viene in rilievo la lett. c), che demanda la nomina dei responsabili di unità complessa a direzione universitaria al direttore generale d’intesa con il rettore, sulla base del curriculum. L’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 517/1999 conferma che l’attribuzione avviene senza esperimento delle procedure selettive. Le censure del secondo mezzo sono pertanto infondate. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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