Interdittiva antimafia annullata per omissione del contraddittorio procedimentale (TAR Toscana n. 1413 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento finalizzato all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva, il Prefetto che ritenga sussistenti i presupposti provvedimentali e non versi in particolari esigenze di celerità deve dare tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa, con assegnazione di un termine non superiore a venti giorni per osservazioni scritte, produzione documentale e istanza di audizione, ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011. La mera comunicazione dell’avvio del procedimento di riesame della misura di prevenzione collaborativa e di valutazione dell’istanza di rinnovo della iscrizione nella white list non assolve a tale funzione partecipativa, non prospettando la volontà di emettere un provvedimento interdittivo né enunciando gli indizi di infiltrazione. L’omissione non è sanabile ex art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990, poiché gli elementi conoscitivi e le misure di self cleaning ex art. 92, comma 2-quater, potevano incidere sul contenuto concreto del provvedimento, né può essere sostituita dal contraddittorio processuale. La pregressa sottoposizione al controllo giudiziario e alla prevenzione collaborativa ex art. 94-bis non rende l’interdittiva epilogo indefettibile, dovendo essere valutato l’effetto bonificante di tali misure sul rischio infiltrativo originario.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nell’estrazione e commercializzazione di materiali inerti, era già stata raggiunta da una prima informazione interdittiva antimafia della Prefettura di Firenze, estesa a una società collegata per lo stretto legame societario e operativo. Da indagini penali avviate nel 2020 era emerso il rapporto tra un socio e soggetti contigui a una cosca di ‘ndrangheta, con episodi di intimidazione ai danni di un imprenditore concorrente.
La società aveva ottenuto dal Tribunale di Firenze l’applicazione del controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, conclusosi positivamente, e successivamente era stata sottoposta alla prevenzione collaborativa ex art. 94-bis, poi cessata. Con il provvedimento impugnato la Prefettura ha rigettato l’istanza di rinnovo dell’iscrizione nella white list e ha disposto una nuova interdittiva. Da qui il ricorso, integrato da due motivi aggiunti avverso il divieto di prosecuzione dell’attività, la cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali e la revoca dell’autorizzazione regionale ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006.
La Motivazione della Corte
Il Collegio incentra la decisione sul profilo delle garanzie partecipative procedimentali, ritenendolo assorbente rispetto agli ulteriori motivi. Il comma 2-bis dell’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 impone al Prefetto, quando ritenga sussistenti i presupposti per l’interdittiva o per le misure dell’art. 94-bis, di comunicare tempestivamente all’interessato gli elementi sintomatici dell’infiltrazione, assegnando un termine per osservazioni, documenti e audizione.
La nota prefettizia invocata dall’Amministrazione si limita a comunicare l’avvio del procedimento di riesame della prevenzione collaborativa e la valutazione dell’istanza di rinnovo della white list. Non prospetta in alcun modo la volontà di emettere un provvedimento interdittivo e non indica gli elementi indiziari: contenuto del tutto diverso da quello richiesto dalla norma, che nella specie assume anche funzione di preavviso di diniego rispetto alla domanda di iscrizione.
Il Tribunale esclude che ricorressero particolari esigenze di celerità o altre ragioni per derogare al contraddittorio, divenuto ormai cruciale in materia. Il procedimento partecipato è valorizzato dalla previsione delle misure di self cleaning adottabili tra la ricezione della comunicazione e la conclusione della procedura, nonché dall’introduzione, in un’ottica di gradualità, delle misure di prevenzione collaborativa per l’agevolazione occasionale.
Proprio tali elementi conoscitivi potevano essere sottoposti all’Amministrazione, rendendo evidente come la potenziale influenza della partecipazione sul contenuto del provvedimento escluda l’applicabilità del meccanismo sanante dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990. Il Collegio nega altresì che si possa pretendere lo svolgimento di una dialettica processuale sostitutiva di quella procedimentale negata.
La pregressa sottoposizione al controllo giudiziario e alla prevenzione collaborativa non configura l’interdittiva come esito indefettibile: deve essere valutato l’effetto bonificante di tali misure sul rischio infiltrativo originario, come osservato nella sentenza della Sezione n. 283 del 20 febbraio 2025. Per questa ragione assorbente il provvedimento principale e quelli consequenziali impugnati con i motivi aggiunti sono annullati, con salvezza dell’ulteriore attività amministrativa e compensazione delle spese, tenuto conto delle ragioni solo formali e procedimentali dell’accoglimento.
Nota della Redazione
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