L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel diniego di rimborso pedaggi (Cons. Stato n. 4408 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto le misure interdittive accessorie fondate sul diniego di iscrizione nella cd. white list, la definitività dell’atto presupposto costituisce condizione per l’applicazione delle misure inibitorie. Ove il diniego presupposto sia stato confermato con sentenza d’appello, l’interesse all’impugnazione del provvedimento interdittivo consequenziale viene meno per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità dell’appello avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso. La statuizione di merito resa sul diniego presupposto opera sul piano della legittimità del provvedimento derivato e incide sulla persistenza dell’interesse a coltivare la controversia.
Il Fatto
Una società attiva nel settore dell’autotrasporto per conto terzi ha impugnato davanti al TAR Campania il provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha negato l’erogazione dei rimborsi a titolo di riduzione del costo dei pedaggi autostradali per l’anno 2022.
Il diniego ministeriale si radicava nel provvedimento della Prefettura che aveva respinto la richiesta di iscrizione della società negli elenchi dei fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa — la cd. white list — per la categoria degli autotrasporti per conto terzi. La società sosteneva che la sentenza del TAR Campania, che aveva respinto il ricorso avverso il diniego di iscrizione, fosse ancora appellabile e che, pertanto, il provvedimento interdittivo consequenziale fosse privo del carattere di definitività. Il TAR Campania ha respinto il ricorso con sentenza breve. La società ha proposto appello, deducendo error in iudicando e violazione degli artt. 41-97 Cost. e dell’art. 67 d. lgs. n. 159/11.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nel corso del giudizio, è intervenuta la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dalla stessa società avverso la pronuncia del TAR Campania, di rigetto del ricorso contro il diniego di iscrizione nella white list.
Da tale pronuncia deriva che il diniego di iscrizione, posto dall’Amministrazione a fondamento dell’atto impugnato, è divenuto definitivo. La Corte ha precisato che questa circostanza legittima a posteriori il provvedimento interdittivo impugnato in questa sede.
Su questa base il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse da parte dell’appellante. La qualificazione dell’esito processuale non investe quindi il merito del diniego di rimborso, ma discende dal venir meno dell’interesse a una pronuncia sulla censura incentrata sulla non definitività dell’atto presupposto.
Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in ragione della natura delle questioni esaminate. Il Collegio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo della società appellante, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d. lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, par. 1, Reg. (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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