Vincolo paesaggistico PPTR valutato alla data di approvazione del piano (TAR Puglia n. 1357 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, proposta ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR, impone di verificare la corrispondenza tra la classificazione dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico e lo stato effettivo dei luoghi al momento di approvazione del piano, non in epoca anteriore o successiva. L’imposizione del vincolo paesaggistico si fonda sul rilievo diretto della componente naturalistica del territorio alla data di adozione dello strumento, sicché resta irrilevante la ricostruzione storica delle utilizzazioni agricole pregresse. Le modificazioni intervenute a piano già vigente e prive di autorizzazione non possono fondare la rettifica, perché la loro illegittimità le rende inidonee a incidere sulla qualificazione impressa dal piano. La classificazione catastale e quella urbanistica non prevalgono sul PPTR, ai sensi dell’art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004, e non assurgono a prova dirimente dello stato dei luoghi.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un compendio immobiliare in territorio comunale, presentava alla Regione un’istanza di rettifica degli elaborati grafici del PPTR, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 176 del 16 febbraio 2015. Negli elaborati l’area risultava perimetrata come Ulteriore Contesto Paesaggistico del tipo “area a prato e pascolo naturale”. Il ricorrente sosteneva, con relazione agronomica, che si trattasse invece di seminativo e che la classificazione catastale confermasse tale destinazione.
La Regione respingeva l’istanza con provvedimento del 12 agosto 2022, dopo un preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e una successiva integrazione tecnica prodotta dal ricorrente. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti ed erronea applicazione degli artt. 59 e 104 delle NTA. La Regione eccepiva in via preliminare l’inammissibilità per mancata contestazione di uno dei rilievi del diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. Le censure del ricorrente mirano a dimostrare che l’area non ha mai assunto rilievo paesaggistico, per difetto delle caratteristiche del prato o pascolo naturale. Su questa premessa il diniego risulta contestato anche nella parte relativa al mancato ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica, perché il ricorrente ne deduce la non necessarietà per l’attività agricola esercitata.
Nel merito il motivo è infondato. L’art. 59 delle NTA definisce i prati e pascoli naturali come territori coperti da formazioni erbose naturali e seminaturali permanenti, inclusi i pascoli secondari diffusi sul territorio regionale, come delimitati nella tavola 6.2.1. La Regione ha esaminato le caratteristiche concrete dell’area in rapporto a tale definizione e ha concluso per la sussumibilità nella fattispecie alla data di approvazione del piano.
Il Collegio condivide tale esito e ritiene irrilevante la ricostruzione storica delle vicende del compendio. Il vincolo introdotto dal PPTR si fonda sul diretto rilievo della componente naturalistica al momento dell’approvazione; anche ove in passato l’area avesse avuto diversa fisionomia, la classificazione resta corretta se le caratteristiche sussistono in quel momento. Per la stessa ragione non contano le considerazioni sullo stato successivo, poiché le modificazioni a vincolo vigente e non autorizzate sono illegittime e richiedono l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 89, lett. b, b.1, delle NTA.
Nessun valore dirimente assume la classificazione catastale o urbanistica, dato non necessariamente corrispondente allo stato effettivo dei luoghi e comunque non idoneo a prevalere sul PPTR per effetto dell’art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004. Sul piano probatorio, le fotografie aeree del 2006, 2010, 2011 e 2015 non mostrano segni di coltivazione nella particella 36, mentre la lavorazione del terreno è visibile solo dal 2017; nella particella 29 nessuna fotografia evidenzia coltivazione. Mancano ulteriori elementi di prova sullo stato dei luoghi alla data di approvazione del piano.
Il provvedimento regionale è dunque legittimo, ad esito di istruttoria sufficiente e motivazione adeguata. Il ricorso è rigettato, con integrale compensazione delle spese in ragione della natura valutativa delle questioni.
Nota della Redazione
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