Verifica di anomalia e immodificabilità dell’offerta nelle sopravvenienze contrattuali (Cons. Stato n. 3239 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta il giudizio ha contenuto globale e sintetico e non si risolve nella parcellizzazione delle singole voci di costo. A fronte dell’immodificabilità dell’offerta economica nel suo complesso, sono ammissibili giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, anche per effetto di sopravvenienze normative o contrattuali quali il rinnovo del CCNL, purché l’offerta risulti affidabile e dia garanzia di seria esecuzione del contratto. Le compensazioni devono generarsi all’interno dell’offerta e non mediante ricorso all’utile generale di impresa. È legittima la riallocazione interna delle poste economiche che non alteri corrispettivo, ribasso, dotazione organica minima e struttura tecnico-organizzativa.

Il Fatto

Il Ministero della Salute affidava il servizio educativo-pedagogico, di refezione e pulizia di un asilo nido ministeriale. Alla procedura partecipavano due cooperative sociali: l’aggiudicataria, prima classificata, e l’odierna appellante, seconda classificata pur con il miglior punteggio tecnico.

L’appellante impugnava una prima volta gli esiti di gara per anomalia dell’offerta sotto il profilo del costo della manodopera. Il TAR Lazio accoglieva la censura e ordinava il parziale rinnovo della verifica di attendibilità alla luce del nuovo CCNL Aninsei. In esito al rinnovo la stazione appaltante confermava l’aggiudicazione. L’appellante impugnava la conferma deducendo la modifica strutturale dell’offerta, la violazione dei minimi tabellari e l’omessa considerazione di oneri contributivi e accessori. Il TAR respingeva il ricorso e la cooperativa appellava.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal carattere globale e sintetico del giudizio di anomalia, che non può degradare in una “caccia all’errore” sulle singole voci, richiamando sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 9484 del 2025. Ribadisce poi che, in presenza di sopravvenienze, resta ferma l’immodificabilità dell’offerta economica nel suo complesso, ma sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché generate all’interno dell’offerta e non mediante l’utile generale di impresa.

Applicando tali principi, la Corte esclude la dedotta modifica strutturale: l’aggiudicataria non ha mutato prezzo complessivo, ribasso, dotazione organica minima e struttura tecnico-organizzativa, ma ha operato mere riallocazioni interne per adeguarsi al rinnovo contrattuale in ossequio al decisum del giudice di prime cure.

Quanto agli inquadramenti, il rinnovo del CCNL Aninsei è intervenuto dopo il termine di presentazione delle offerte, sicché non poteva esigersi la conformità dell’offerta a un contratto ancora da stipularsi. Il maggior costo retributivo trova copertura nel margine disponibile. Non è censurabile il ricorso alla voce “varie, eventuali e fondo di riserva”, priva di disciplina vincolante e di valenza meramente contabile.

Sulle aliquote contributive, la Corte rileva che il differenziale stimato dall’appellante è sovrastimato: va considerata la decontribuzione per certificazione di parità di genere e la differenziazione dell’aliquota INAIL per figura professionale. Sugli oneri accessori, rileva l’alternatività logica tra previdenza complementare e rivalutazione del TFR. Il richiamo all’8% dei costi di gestione contenuto nella prima sentenza è qualificato come mero obiter dictum.

Il margine operativo esposto dall’aggiudicataria assorbe i maggiori oneri, anche assumendo le stime dell’appellante, consentendo l’equilibrio economico della commessa. L’appello è pertanto respinto e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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