Autotutela oltre il termine annuale e affidamento incolpevole del richiedente il titolo (TAR Campania n. 4573 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine annuale per l’annullamento in autotutela dei titoli edilizi non opera quando il provvedimento ampliativo sia stato rilasciato sulla base di una rappresentazione dei fatti non veritiera, parziale o fuorviante del richiedente. L’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990 presuppone un affidamento meritevole di tutela, che difetta quando l’errore sia dovuto a colpa grave. Il concorso di colpa dell’Amministrazione, che abbia svolto un’istruttoria non approfondita, non vale a mutare lo stato soggettivo del privato né a imporre il termine ordinario. La buona fede dell’acquirente successivo non è ostativa all’esercizio dell’autotutela, potendo essa trovare tutela sul piano civilistico verso il dante causa.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un locale commerciale al piano terra di un fabbricato in Nola, acquistato nel 2022 dalla società che aveva realizzato l’intervento. L’edificio era stato oggetto di un permesso di costruire del 2018, rilasciato ai sensi dell’art. 5 legge regionale Campania n. 19/2009 per demolizione e ricostruzione con ampliamento, e poi di una serie di S.C.I.A. in variante e di un’ulteriore segnalazione per l’agibilità.

Nel 2024 il Comune ha annullato in autotutela tutti i titoli, rilevando che la tavola progettuale aveva computato come residenziali volumetrie in realtà destinate ad attività artigianali e deposito, così da conseguire la prevalenza residenziale del 70% richiesta dalla normativa regionale. La società ha impugnato la determina deducendo la violazione del termine annuale, il difetto di motivazione sull’interesse pubblico e l’insussistenza del vizio, avendo depositato nel 2017 una S.C.I.A. di cambio di destinazione d’uso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il nodo del rapporto tra il termine annuale del comma 1 e la proroga del comma 2-bis dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990. Prende atto dell’orientamento che limita l’autotutela differita ai soli casi in cui la falsa rappresentazione abbia reso impossibile all’Amministrazione conoscere i fatti rilevanti, ma lo disattende. La ratio del termine fisso è la tutela dell’affidamento sulla stabilità dell’atto ampliativo, e tale affidamento è tutelabile solo se non dovuto a colpa.

Ne segue che il giudizio va condotto caso per caso: se l’affidamento non è meritevole di protezione, un’istruttoria poco approfondita dell’Amministrazione non può impedire l’esercizio del potere. L’errore di diritto in cui versi il richiedente, che aspiri a un titolo non consentito da un chiaro disposto normativo, integra colpa grave. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato n. 7056 dell’08.08.2024 e Cons. Stato n. 2971 del 12.04.2021, oltre ai principi dell’Adunanza Plenaria n. 8/2017, e osserva che una diversa lettura contrasterebbe con gli artt. 3 e 97 Cost.

Nel caso concreto il progettista ha dichiarato la prevalenza residenziale sulla base del mero stato di fatto e non dello stato legittimo risultante dai titoli pregressi, che destinavano il piano terra ad attività di lavorazione e il primo piano solo in minima parte ad abitazione. La rappresentazione, incompleta e fuorviante, esclude l’affidamento. Irrilevante è la S.C.I.A. del 2017, relativa a un solo locale e comunque non idonea, ratione temporis, a legittimare un mutamento di destinazione d’uso in zona A senza permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 380/2001.

Quanto all’interesse pubblico, esso è in re ipsa quando l’atto illegittimo deriva dal contegno scorretto del privato; nel caso della legge “Piano casa”, a natura temporanea ed eccezionale, si aggiunge l’esigenza di rispettare l’ordine pianificatorio e il consumo di suolo. La buona fede dell’acquirente non blocca l’autotutela, altrimenti si incentiverebbero condotte opportunistiche mediante alienazione a terzi. Per le stesse ragioni l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non rileva, non emergendo elementi idonei a modificare l’esito. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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