Concessioni demaniali marittime e sopravvenuta carenza di interesse per mutamento di competenza (TAR Sardegna n. 627 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta modifica legislativa che trasferisce la competenza al rilascio di una concessione demaniale marittima dal Comune alla Regione determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ove la parte ricorrente non deduca elementi idonei a dimostrare la persistenza di un interesse attuale e concreto alla decisione di merito. L’interesse alla decisione va apprezzato alla data della pronuncia, non già a quella di proposizione del ricorso, e deve sussistere in modo concreto rispetto all’utilità che il giudizio potrebbe ancora produrre. La natura processuale della declaratoria di improcedibilità giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima nel Comune di Arzachena, impugnava la Determinazione Dirigenziale con cui l’amministrazione comunale aveva respinto le istanze di proroga dei titoli concessori, disponendo che il rilascio sarebbe avvenuto solo all’esito di procedure concorsuali ed estendendo la validità delle concessioni al 31 dicembre 2021.
Nel corso del giudizio, il Comune resistente eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse, segnalando che la Legge Regionale n. 7 del 2021, all’art. 24, aveva trasferito dalla amministrazione comunale alla Regione la competenza al rilascio delle concessioni sui beni del demanio marittimo non attribuite allo Stato. All’udienza di discussione, il difensore della società ricorrente dichiarava di non aver ricevuto riscontro dalla propria assistita in merito alla persistenza dell’interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che, alla data della decisione, non fosse apprezzabile alcun interesse attuale e concreto alla disamina del merito del gravame. La modifica della competenza a decidere sulla richiesta di proroga, intervenuta per effetto della legge regionale sopravvenuta, aveva infatti privato di utilità concreta l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato, emanato da un’amministrazione che non era più titolare del potere di rilascio del titolo concessorio.
La società ricorrente era rimasta inerte di fronte alla eccezione di improcedibilità, non avendo dedotto alcun elemento idoneo a far ritenere che l’interesse alla decisione fosse ancora persistente. Il Tribunale ha valorizzato tale mancanza di allegazioni, osservando che l’interesse alla decisione deve essere accertato in relazione al momento della pronuncia e non può ritenersi presunto per effetto della sola proposizione del ricorso.
In assenza di un’utilità concreta che la sentenza di merito avrebbe potuto produrre, il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La natura processuale della decisione ha infine indotto il Collegio a disporre la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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