Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 13017 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, c.p.a., può essere pronunciata solo quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, rendendo inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. Essa si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che ricorre quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità per il ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere. La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse consegue quando il provvedimento favorevole assume come oggetto un atto diverso da quello impugnato.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il provvedimento con cui l’AGCM aveva rigettato una segnalazione relativa a un presunto abuso di posizione dominante posto in essere dalla società di gestione aeroportuale, consistente nell’imposizione di prezzi ingiustificatamente gravosi e discriminatori per l’utilizzo degli spazi di fermata dei bus e delle relative biglietterie operanti sulla linea Milano Stazione Centrale-Aeroporto di Bergamo Orio al Serio.

Con memoria del 14 aprile 2026, la ricorrente ha dichiarato che il TAR Milano, sezione di Brescia, con sentenza resa in un diverso giudizio, aveva annullato gli atti della gara indetta dalla società di gestione per l’assegnazione degli spazi antistanti l’aerostazione, oggetto della segnalazione all’AGCM, chiedendo pertanto la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente distinto le due fattispecie processuali della cessazione della materia del contendere e della sopravvenuta carenza di interesse. La prima, disciplinata dall’art. 34, comma 5, c.p.a., postula che il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, così che la prosecuzione del processo risulti inutile per l’oggettivo venir meno della lite. La seconda, regolata dall’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ricorre invece quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità per il ricorrente, con conseguente venir meno della condizione dell’azione rappresentata dall’interesse a ricorrere.

Nel caso di specie, il giudice ha rilevato che la sentenza del TAR Milano richiamata dalla ricorrente aveva ad oggetto gli atti della gara per l’assegnazione degli spazi antistanti l’aerostazione, ossia un provvedimento diverso rispetto a quello impugnato nel presente giudizio, che concerneva invece il rigetto della segnalazione da parte dell’AGCM.

Ne consegue che l’annullamento degli atti di gara non determina il conseguimento del bene della vita connesso alla pretesa azionata contro il provvedimento dell’Autorità, atteso che tale provvedimento non è stato caducato dalla sentenza richiamata. La definizione del giudizio non poteva pertanto avvenire con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, difettando il presupposto dell’avvenuto soddisfacimento della pretesa sostanziale.

Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese del giudizio in ragione della definizione in rito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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