Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse senza prova dell’ottemperanza (TAR Sicilia n. 1400 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone che la pretesa del ricorrente abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale, con verifica nel merito della pretesa e della sua integrale realizzazione. In difetto di tale prova, il giudice amministrativo non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma deve pronunciare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm., potendo desumere da fatti, atti univoci e comportamento delle parti argomenti di prova circa il venir meno dell’interesse alla decisione. La declaratoria di cessazione si proietta al di fuori del processo, mentre la carenza di interesse ha valenza meramente processuale.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 119/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa in funzione di giudice del lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di una somma in favore del ricorrente. Il decreto, non opposto, era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. pen. e notificato in forma esecutiva all’Amministrazione. Le spese legali liquidate in decreto e distratte in favore del difensore risultavano già corrisposte.
Dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso innanzi al TAR Sicilia. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile e ha successivamente depositato documentazione. Con atto depositato in data 21 marzo 2025 il difensore del ricorrente ha rappresentato che, dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha ottemperato al titolo erogando la carta del docente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della corretta qualificazione dell’esito del giudizio a fronte dell’ottemperanza sopravvenuta. Richiamando l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il Tribunale chiarisce che la cessazione della materia del contendere non ha valenza meramente processuale, ma implica una verifica nel merito della pretesa e della sua piena soddisfazione.
La pronuncia richiede che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e inequivoco il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non lasciare alcuna utilità alla decisione di merito. Solo in tal caso l’accertamento è idoneo a proiettarsi al di fuori del processo, a differenza di quanto accade per la sopravvenuta carenza di interesse disciplinata dall’art. 35 cod. proc. amm. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 5 febbraio 2024, n. 2202.
Nel caso concreto non risultano integrati i presupposti della cessazione della materia del contendere: non è versata in atti la documentazione comprovante l’avvenuto soddisfacimento della pretesa creditoria. L’ottemperanza è stata rappresentata dal solo difensore del ricorrente, senza supporto documentale.
Il Tribunale dichiara pertanto il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, desumendo dall’intervento di fatti e atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova circa la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate in complessivi euro 500,00, con distrazione in favore del difensore del ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.