Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per il pagamento al docente (TAR Sicilia n. 1413 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo, accertato che il titolo è divenuto definitivo, è stato ritualmente notificato e che è decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14 legge n. 669/1996, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale nel termine fissato, detratto quanto già corrisposto. La mancata prova dell’esecuzione, che grava sull’Amministrazione, integra il presupposto dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.. La nomina sin d’ora del commissario ad acta, per l’ipotesi di persistente inerzia, rende non necessaria la condanna dell’Ente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essendo previsto un meccanismo di rapida eliminazione dell’inerzia.

Il Fatto

Con sentenza n. 980 del 28 novembre 2023 il Tribunale di Siracusa ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore di una docente, dell’importo nominale di € 3.000,00, oltre interessi legali, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, quale contributo alla formazione professionale, e delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.030,00.

Il provvedimento è stato notificato all’Amministrazione il 13 dicembre 2023 ed è passato in giudicato. La ricorrente ha quindi adito il TAR Sicilia per l’esecuzione della sentenza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero il pagamento delle somme. L’Amministrazione si è costituita depositando un decreto dal quale risulta il pagamento delle sole spese legali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il titolo azionato è passato in giudicato, come da attestazione del 22 aprile 2024, è stato ritualmente notificato e dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 legge n. 669/1996.

Su questo punto il percorso argomentativo è lineare: l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Il deposito del decreto riguarda infatti le sole spese legali, mentre resta inadempiuto l’obbligo di accredito della somma destinata alla formazione professionale. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm..

Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, detratto quanto già corrisposto, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio provvede inoltre sulla nomina del commissario ad acta, da individuare, in caso di inutile scadenza del termine, tra le risorse interne all’Amministrazione. Il Commissario, ricevuta dalla parte ricorrente la comunicazione dell’ulteriore inottemperanza, provvederà entro sessanta giorni al compimento di tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Quanto alla domanda di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa non trova accoglimento. La previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine concesso rende non necessaria la condanna dell’Ente, essendo già predisposto un rimedio di rapida eliminazione dell’inerzia. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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