Silenzio assenso sul permesso di costruire: termine e sospensione ex art. 10-bis (Cons. Stato n. 3230 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di permesso di costruire, ove sia stato comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis, legge n. 241 del 1990, il termine massimo entro cui deve intervenire il provvedimento finale, a pena di formazione del silenzio assenso, è di 100 giorni complessivi, pari a 60 giorni per la proposta del responsabile del procedimento e a 40 giorni per la determinazione conclusiva. La sospensione dei termini prevista dalla norma generale opera anche nel procedimento edilizio, in mancanza di espressa deroga, e decorre fino a dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni. La spontanea produzione di documentazione integrativa non vale a differire il termine a favore di un’amministrazione inerte, non essendo stata qualificata come nuova istanza né accompagnata da atti di sospensione o interruzione.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato il 31 ottobre 2023 istanza di permesso di costruire per una casa colonica. Il Comune ha comunicato l’11 gennaio 2024 il preavviso di rigetto; la società ha depositato osservazioni il 19 gennaio 2024 e ha poi prodotto documentazione integrativa. Con provvedimento del 29 febbraio 2024 il Comune ha opposto diniego.
La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Puglia, chiedendo l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso ex art. 20, d.P.R. n. 380 del 2001. Il TAR ha respinto il ricorso, escludendo la decorrenza dei termini e ritenendo l’area assoggettata a vincolo paesaggistico, con conseguente inapplicabilità dell’istituto. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato individua la questione centrale nel computo dei termini finalizzati all’accertamento del silenzio assenso. Ricostruisce l’art. 20 t.u. edilizia: proposta di provvedimento entro 60 giorni, provvedimento finale entro 30 giorni, elevati a 40 in caso di comunicazione dei motivi ostativi. Decorso inutilmente il termine, sulla domanda si intende formato il silenzio assenso.
La Sezione afferma che, in caso di preavviso di rigetto, il termine massimo è di 100 giorni complessivi e richiama il proprio indirizzo, espresso da Cons. Stato, Sez. IV, n. 11217 del 2023.
Quanto alla decorrenza, il dies a quo è fissato alla presentazione della domanda, non alla successiva nota di integrazione documentale, che non costituisce nuova istanza e non è stata accompagnata da atti di sospensione o interruzione ex art. 20, commi 4 e 5, t.u. edilizia. L’onere probatorio in tal senso grava sull’amministrazione.
La Corte ritiene applicabile la sospensione ex art. 10-bis, comma 1, terzo periodo, legge n. 241 del 1990, non derogata dalla disciplina speciale: i termini ricominciano a decorrere dieci giorni dopo le osservazioni. Calcolando i 100 giorni dal 31 ottobre 2023 e aggiungendo i 19 giorni di sospensione dall’11 al 29 gennaio 2024, la scadenza si colloca al 27 febbraio 2024. Il diniego del 29 febbraio 2024 è dunque tardivo, essendosi già formato il silenzio assenso.
Quanto al vincolo, la Sezione rileva che la particella interessata non è vincolata, essendo il vincolo paesaggistico impresso solo sulla più ampia zona che la ricomprende. L’appello è pertanto accolto, con annullamento del diniego e dichiarazione dell’intervenuta formazione del silenzio assenso; le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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