Revoca del nulla osta e sopravvenienza lavorativa: obbligo di valutazione concreta (TAR Campania n. 5760 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, l’Amministrazione è tenuta a valutare le sopravvenienze favorevoli già maturate e ritualmente rappresentate nel procedimento, senza arrestarsi a una lettura meramente formale della vicenda. La mancata formalizzazione del contratto di soggiorno non è imputabile al lavoratore quando dipende dalla cessazione dell’attività e dalla cancellazione dal Registro delle imprese del datore originario. Ove il lavoratore abbia conseguito, prima dell’adozione della revoca, una nuova e concreta occasione lavorativa, il provvedimento che non ne tenga conto è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione. L’annullamento impone all’Amministrazione il riesame della posizione, con valutazione concreta e aggiornata della fattispecie.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, otteneva nel 2023 il nulla osta al lavoro subordinato su istanza della datrice di lavoro, nell’ambito della procedura del c.d. decreto flussi. Il titolo era rilasciato con riserva di verifica al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Sulla base del nulla osta il ricorrente otteneva il visto e faceva regolare ingresso in Italia il 15 ottobre 2023.

La ditta datrice cessava ogni attività il 16 dicembre 2024 ed era cancellata dal Registro delle imprese il 24 dicembre 2024. Il lavoratore, tramite il difensore, segnalava la circostanza alla Prefettura e chiedeva la definizione della propria posizione. Nel frattempo reperiva nuova occupazione, documentata da contratti del 2025. La Prefettura, rilevata la mancanza di documentazione riferibile al datore originario e la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, disponeva la revoca del nulla osta. Il ricorrente impugnava il decreto, deducendo l’illegittimità della revoca e l’omessa considerazione della nuova occupazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, che consente la revoca del nulla osta quando il contratto di soggiorno non sia trasmesso nel termine, salvo che il ritardo dipenda da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore. La norma esprime un principio di tutela dello straniero, escludendo che la perdita del posto di lavoro determini automaticamente il venir meno della possibilità di permanenza e imponendo una valutazione non meccanica della fattispecie.

Su questo versante il provvedimento è viziato. Dagli atti emerge che il ricorrente è entrato regolarmente in Italia e che l’impresa della datrice originaria ha cessato l’attività ed è stata cancellata dal Registro delle imprese. La mancata formalizzazione del rapporto si colloca dunque in un contesto oggettivo non ascrivibile, sul piano causale, alla condotta del lavoratore.

Il dato decisivo è però un altro: prima della revoca il ricorrente aveva già reperito una nuova e concreta occasione lavorativa, documentata e portata all’attenzione dell’Amministrazione nel corso del procedimento. A fronte di tale situazione la Prefettura non poteva limitarsi a rilevare la mancanza della documentazione riferibile al datore originario, né poteva qualificare la nota difensiva come mera richiesta di nuovo appuntamento. Era tenuta a svolgere una valutazione concreta e aggiornata, verificando se la sopravvenienza favorevole, unita alla non imputabilità della mancata instaurazione del rapporto, imponesse una diversa definizione del procedimento.

Non regge il richiamo all’abbandono ingiustificato della procedura: la documentazione dimostra che il datore non era rimasto inerte, ma aveva cessato l’attività. Assume rilievo anche la buona fede del lavoratore, che si è attivato per regolarizzare la propria posizione e non ha posto in essere condotte strumentali. L’apprezzamento già espresso in sede cautelare, con la sospensione degli effetti della revoca, trova conferma nel merito.

Il provvedimento è quindi illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione, profilo assorbente. La revoca va annullata, con obbligo per l’Amministrazione di riesaminare la posizione alla luce della cessazione dell’attività del datore originario, della non imputabilità, della buona fede e della nuova situazione lavorativa maturata. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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