Conflittualità di vicinato e divieto prefettizio di detenzione di armi (TAR Campania n. 179 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplosivo, previsto dall’art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, non postula un giudizio di pericolosità sociale né l’accertamento di una indole violenta del destinatario. Esso richiede un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza del rischio di abuso, di natura cautelare e non sanzionatoria. A tal fine è sufficiente una situazione di grave conflittualità di vicinato, per la sua specificità e persistenza nel tempo, anche quando il destinatario risulti vittima e non autore dell’aggressione, poiché la disponibilità dell’arma potrebbe agevolare condotte reattive con esiti imprevedibili.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento di divieto di detenzione di armi adottato dal Prefetto di Avellino, notificato nel marzo 2025. Il provvedimento fonda il giudizio di venir meno dell’affidabilità sull’essere il ricorrente deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 582 cod. pen., in seguito a una lite condominiale risalente al giugno 2024.
Il ricorrente deduce la carenza dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione: l’Amministrazione non avrebbe indicato elementi sintomatici dell’inidoneità all’uso delle armi, non avrebbe valutato la condotta concreta tenuta nell’episodio e non avrebbe considerato che egli fu vittima e non autore dell’aggressione. La domanda cautelare è stata rigettata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio, pacifico nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui il possesso e l’uso dell’arma non rientrano nello statuto ordinario dei diritti della persona, ma costituiscono un quid pluris concesso in deroga al generale divieto di cui agli artt. 699 cod. pen. e 4, comma 1, legge 18 aprile 1970, n. 110. Da ciò deriva la necessità di un controllo amministrativo più penetrante, volto a escludere ex ante ogni possibilità di abuso, come già affermato dalla Corte cost. n. 440 del 1993.
Su questa base il Collegio richiama l’art. 39 r.d. n. 773/1931, che attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi alle persone ritenute capaci di abusarne, e le pertinenti coordinate giurisprudenziali (Cons. Stato, Sez. III, n. 3213 del 2025). Il giudizio sotteso al divieto non è di pericolosità sociale, ma di affidabilità e assenza del rischio di abusi: può fondarsi anche su situazioni prive di condanne penali o misure di pubblica sicurezza, genericamente non ascrivibili a buona condotta.
Il Collegio ritiene quindi che le situazioni di conflittualità in ambito familiare o di vicinato costituiscano ragione idonea al divieto, poiché il possesso delle armi potrebbe agevolare gravi e imprevedibili comportamenti. La valutazione sull’abuso non richiede l’analisi della personalità dell’interessato — donde l’irrilevanza del passato dedotto dall’istante — ma può ancorarsi anche a singoli episodi specifici, purché il giudizio discrezionale non sia manifestamente irragionevole né illogico.
Applicando tali principi, il Collegio osserva che il provvedimento dà atto che il ricorrente non fu autore ma vittima dell’aggressione. Ciò nonostante, l’episodio fu di tale rilevanza da indurre alla presentazione di una querela: il ricorrente è dunque parte di un contesto di grave conflittualità connesso a rapporti di vicinato, costantemente presente nella sua quotidianità. Tale conflittualità è di per sé sufficiente, per la sua specificità, a fondare il provvedimento, non apparendo irragionevole non lasciare all’interessato la disponibilità di armi, ancorché l’uso improprio non si sia già verificato. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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