Revoca permesso di soggiorno lungo periodo e valutazione della pericolosità sociale (TAR Lazio n. 13778 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno per lungo periodo non può essere disposta in via automatica in presenza di una condanna penale, ma richiede una valutazione complessiva e attuale della pericolosità sociale del soggetto e del suo grado di integrazione nel contesto nazionale. La gravità dei reati commessi, in particolare quelli contro la persona e i familiari, costituisce elemento rilevante ai fini del giudizio di incompatibilità con il mantenimento del titolo di soggiorno, che l’Amministrazione può legittimamente fondare sul contenuto della sentenza di condanna. La comparazione tra le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e i diritti alla vita privata e familiare dello straniero, nonché l’allegazione del percorso rieducativo, non dimostrato, non sono idonei a superare il giudizio negativo espresso dall’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero stabilmente presente sul territorio italiano, impugnava il decreto con cui la Questura aveva revocato il suo permesso di soggiorno per lungo periodo. Il provvedimento si fondava su una condanna penale definitiva, integralmente espiata, per reati di particolare gravità contro la persona.
Il ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento per motivazione apparente, violazione degli artt. 9 e 13 del d.lgs. n. 286/1998, contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost. e sproporzionalità dell’ingerenza nella sua vita privata e familiare, evidenziando il radicamento sul territorio, la ripresa dell’attività lavorativa e le criticità sanitarie.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso infondato, escludendo che la revoca fosse stata disposta in modo automatico. La valutazione dell’Amministrazione, fondata sulla natura e sulla gravità dei fatti accertati, costituisce espressione di un apprezzamento discrezionale non manifestamente illogico né irragionevole.
La commissione di reati contro la persona, anche verso minori e familiari, è stata considerata elemento sintomatico della mancata adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento, rilevante ai fini del giudizio di pericolosità sociale. Il Collegio ha precisato che l’Amministrazione può fondare la propria decisione sul contenuto della sentenza di condanna senza necessità di un accertamento ulteriore.
Quanto al percorso rieducativo e alla condotta successiva alla scarcerazione, la Corte ha osservato che le relative deduzioni non risultano dimostrate ma solo allegate, e che l’Amministrazione può legittimamente ritenere prevalenti le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il giudizio sulla revoca, come quello sulla cittadinanza, non si esaurisce nel controllo dei requisiti formali ma investe la condotta complessiva e il grado di integrazione del soggetto, secondo i principi richiamati da Cons. Stato, Sez. III, n. 5262/2018 e n. 104/2022.
Il bilanciamento tra gli interessi contrapposti è stato ritenuto non irragionevole, considerato che i reati commessi erano rivolti proprio contro i familiari, il che rende non sproporzionata l’ingerenza nella vita privata e familiare. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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