Cessazione della materia del contendere per SCIA in sanatoria: improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Liguria n. 1040 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta presentazione di una SCIA in sanatoria delle opere oggetto di un’ordinanza di demolizione determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso proposto avverso l’ordine repressivo. La dichiarazione di non aver più interesse al ricorso, resa dalla parte ricorrente, comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., con possibilità di compensazione delle spese di lite. L’improcedibilità consegue alla cessazione della materia del contendere, non richiedendo alcuna valutazione di merito sulla legittimità dell’atto impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato due ordinanze, rese dal Comune di Andora in data 22.2.2023, con cui gli è stata ingiunta la demolizione di opere realizzate in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica su aree site in Via Trinacria. L’ente locale si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
In corso di causa, con memoria depositata in data 22.4.2026, la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo nel frattempo ottenuto la SCIA in sanatoria per le opere oggetto dei provvedimenti impugnati. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 4 giugno 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente, valutandola come inequivoca manifestazione di cessazione della materia del contendere. L’ottenimento del titolo abilitativo in sanatoria priva di utilità l’esito del giudizio, venendo meno l’interesse concreto e attuale alla rimozione dell’ordine demolitorio.
Sulla base di tale presupposto, il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. La pronuncia non implica alcuna valutazione nel merito della legittimità delle ordinanze impugnate, essendo la definizione in rito determinata esclusivamente dalla sopravvenuta inutilità della decisione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in ragione della definizione in rito del giudizio e della mancata opposizione dell’amministrazione resistente. Con la compensazione delle spese e la declatoria di improcedibilità, la sentenza ha definito integralmente il giudizio, ordinando l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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