Sanatoria edilizia e silenzio-rigetto non sospendono l’acquisizione al patrimonio comunale (C.G.A.R.S. n. 324 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 non rende inefficace l’ordine di demolizione già impartito, ma ne determina una mera sospensione dell’efficacia; in caso di rigetto della sanatoria, l’ordine riacquista piena efficacia senza necessità di un nuovo provvedimento. Decorso il termine di sessanta giorni senza pronuncia, la richiesta si intende rifiutata e il silenzio-rigetto consente di accertare l’insanabilità dell’opera, dovendo l’interessato impugnarlo nel termine decadenziale. L’obbligo di adeguata motivazione è imposto solo per l’accoglimento dell’istanza, non per il rigetto silenzioso. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva costituisce atto dovuto, di natura interamente vincolata, che consegue automaticamente all’inottemperanza e non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, neppure quando intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.

Il Fatto

I ricorrenti avevano ottenuto dal Comune un’autorizzazione edilizia per la realizzazione di un capannone destinato al ricovero di attrezzi agricoli. In fase esecutiva il manufatto era stato ampliato e in parte destinato a uso abitativo, in difformità dal titolo. Il Comune, con atto del 7 agosto 2013, aveva ordinato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi; successivamente i ricorrenti avevano presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del T.U. n. 380/2001.

Accertata l’inottemperanza all’ingiunzione, il Comune aveva disposto l’acquisizione del manufatto e del terreno di sedime al patrimonio comunale. Il TAR Sicilia, sez. II, con sentenza n. 2467 del 29 luglio 2022, aveva respinto il ricorso di primo grado. I ricorrenti hanno proposto appello, deducendo l’illegittimità dell’acquisizione perché disposta in pendenza della domanda di sanatoria e lamentando il difetto di motivazione sull’interesse pubblico per il lungo tempo trascorso.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. respinge l’appello. Il primo motivo muove dalla premessa che la domanda di sanatoria fosse ancora pendente e che quindi gli effetti dell’ordine di demolizione fossero sospesi. La Corte richiama l’art. 36, terzo comma, del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata. Da ciò deriva che l’inadempienza dell’Amministrazione ha valore di silenzio-rigetto, avverso il quale l’interessato può esperire esclusivamente l’ordinaria azione impugnatoria entro il termine decadenziale.

In assenza di impugnazione, il silenzio-rigetto resta valido al fine di accertare l’insanabilità delle opere realizzate abusivamente. La Corte qualifica l’assunto dell’appellante come infondato e contrastante con la disposizione richiamata: l’istanza presentata nel 2014 non è pendente e non sospende gli effetti dell’ordinanza di demolizione ingiunta nell’agosto 2013. Anche la carenza di motivazione non inficia il rigetto silenzioso, poiché l’obbligo di adeguata motivazione è imposto solo per l’accoglimento dell’istanza, a tutela della collettività e dei controinteressati.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che la presentazione dell’istanza di sanatoria abbia privato di efficacia l’ordine di demolizione rendendo illegittima la successiva acquisizione. La domanda di accertamento di conformità determina un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione che opera in termini di mera sospensione; in caso di rigetto, l’ordine riacquista la sua efficacia. Non vi è quindi alcuna necessità automatica per l’Amministrazione di adottare un nuovo provvedimento né di assegnare un nuovo termine per ottemperare.

La Corte ribadisce che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera abusiva si configura quale atto dovuto, privo di discrezionalità, subordinato al solo accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e al decorso del termine di legge. Richiamando Cons. Stato Sez. VI n. 5763 del 2023, il Collegio afferma che la misura sanzionatoria consegue automaticamente all’inottemperanza e non deve essere sorretta da una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico, essendo l’interesse in re ipsa. Il principio non ammette deroghe neppure quando l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. L’appello è pertanto respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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