Verifica di anomalia e costi delle ore migliorative: travisamento del RUP (TAR Sicilia n. 3716 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta, la valutazione favorevole alle giustificazioni dell’operatore economico gode di ampia discrezionalità tecnica e non richiede un onere motivazionale articolato, diversamente da quanto avviene in caso di esclusione. Tale valutazione resta tuttavia sindacabile ove sia affetta da travisamento dei fatti, irragionevolezza o contraddittorietà estrinseca. Il RUP che ha chiesto chiarimenti sui costi delle proposte migliorative non può ritenerli sufficienti omettendo ogni verifica sul costo delle ore aggiuntive offerte, né attribuire alla medesima voce peso determinante nella verifica di altro concorrente della stessa gara e trascurarla per l’aggiudicatario. I costi della manodopera sono assoggettabili a ribasso, purché l’operatore dimostri in sede di anomalia una più efficiente organizzazione aziendale e il rispetto dei minimi salariali, ai sensi dell’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023.
Il Fatto
Il Comune di Ragusa indice una procedura aperta per il servizio di pulizia degli immobili comunali e del Castello di Donnafugata, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Al primo posto si colloca un raggruppamento temporaneo, poi escluso per anomalia dell’offerta. La verifica si sposta quindi sulla seconda classificata, che viene ritenuta congrua e destinataria dell’aggiudicazione.
La ricorrente, seconda in graduatoria finale, agisce ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per ottenere l’accesso all’offerta tecnica e ai giustificativi dell’aggiudicataria, e impugna l’aggiudicazione deducendo l’incongruità dell’offerta. Con motivi aggiunti contesta la suddivisione delle ore effettive e la sottostima del costo delle ore offerte come miglioria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di riunione con altro ricorso pendente sulla stessa gara, ritenendo di trattare separatamente le due vicende per ragioni di economia processuale. Respinge anche la richiesta di integrazione del contraddittorio: il ricorso è stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, come richiesto dall’art. 41, comma 2, c.p.a., e il raggruppamento escluso non è titolare di un interesse uguale e contrario, poiché l’esito del giudizio sull’aggiudicataria non incide sulla sua posizione.
Sulla domanda di accesso, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., essendo la documentazione ostesa solo dopo la proposizione del ricorso, e riconosce la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, condannandola alle spese per tale domanda.
Nel merito, il Collegio ricostruisce l’orientamento sulla verifica di anomalia: la valutazione è globale e sintetica, non diretta a ricercare singole inesattezze, e sfugge al sindacato di legittimità salvo irragionevolezza o travisamento. Richiama quindi l’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023 e l’art. 110, comma 1, per affermare la ribassabilità dei costi della manodopera, purché giustificata da una più efficiente organizzazione aziendale e nel rispetto dei minimi salariali. La distinzione tra minimi salariali e costo orario medio delle tabelle ministeriali sorregge il rigetto della censura sullo scostamento dai valori tabellari.
È invece fondata la censura sulle ore migliorative. Il RUP ha qualificato come 10.000 ore ciò che nell’offerta tecnica ammontava a 20.000 per il biennio, supponendo senza supporto documentale che fossero lavorate solo da personale sostitutivo al costo minimo. Anche a voler accettare tale ipotesi, il costo complessivo della manodopera supera l’importo di aggiudicazione. Il Collegio rileva la contraddittorietà estrinseca: nella verifica del raggruppamento escluso lo stesso RUP aveva quantificato in circa 283.000 euro il costo di 20.200 ore aggiuntive, ritenendo insufficienti i giustificativi.
Il Tribunale accoglie quindi i ricorsi nei sensi di cui in motivazione, annulla gli atti impugnati e ordina la rinnovazione del giudizio di anomalia nel rispetto delle prescrizioni conformative, senza pronunciarsi sulle ulteriori domande. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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