La procura speciale nel processo amministrativo telematico (TAR Liguria n. 676 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti nel processo amministrativo deve essere speciale, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., e deve pertanto contenere l’indicazione dell’oggetto del ricorso, delle parti contendenti e dell’autorità giudiziaria adita. La procura generica, rilasciata su foglio separato con delega a rappresentare e difendere la parte “nel presente giudizio e in ogni successiva fase”, senza alcun riferimento alla specifica controversia, è nulla e determina l’inammissibilità del ricorso. Il requisito della specialità deve sussistere al momento della proposizione del ricorso, con la conseguenza che il difetto non è sanabile e non può essere superato né mediante il potere di rinnovazione di cui all’art. 182, comma 2, c.p.c., né mediante la rimessione in termini per errore scusabile.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di due terreni nel Comune di Ne, ha impugnato le ordinanze con cui il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia gli ha ingiunto la demolizione di una tettoia ad uso legnaia e di una rampa carrabile, realizzate – secondo l’amministrazione – senza titolo edilizio. Il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la natura pertinenziale e precaria delle opere, la loro realizzazione in epoca antecedente al 1967 e la violazione del principio del legittimo affidamento. Il Comune di Ne è rimasto contumace.
All’udienza pubblica di discussione il difensore del ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza, deducendo la pendenza di un’istanza di sanatoria, non depositata in giudizio. La richiesta è stata respinta: la pendenza di un’istanza di sanatoria non integra i “casi eccezionali” di cui all’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto della procura speciale, richiamando la costante giurisprudenza secondo cui la procura, per essere qualificata “speciale”, deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità dinanzi alla quale il ricorso è proposto. Nel caso di specie, la procura era stata rilasciata su foglio separato con delega generica, priva di qualsiasi indicazione dell’atto impugnato e dell’amministrazione resistente.
Il TAR ha escluso che la procura potesse ritenersi speciale ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c., rilevando che la disciplina della procura nel codice del processo amministrativo è completa e non presenta lacune colmabili mediante il rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a. La Corte ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, che ha escluso l’applicabilità al giudizio amministrativo dell’art. 182, comma 2, c.p.c., non essendovi un principio di necessaria uniformità delle regole processuali tra le diverse giurisdizioni.
Il Collegio ha inoltre precisato che il d.P.C.S. 22 maggio 2020, che disciplina le regole tecnico-operative del deposito telematico, non può supplire al requisito della specialità: la mera circostanza che la procura sia considerata “apposta in calce” al ricorso non è idonea a rendere speciale un mandato affatto generico.
Infine, la Corte ha escluso la concessione della rimessione in termini per errore scusabile: la procura speciale è requisito di ammissibilità dell’atto introduttivo e deve sussistere al momento della proposizione del ricorso, non essendo configurabile alcun potere di rinnovazione. Il difetto di specificità non può essere superato neppure alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi sul processo civile. In considerazione della contumacia del Comune, nulla è statuito sulle spese di giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.