L’ottemperanza per il pagamento di somme liquidate dal giudice ordinario configura violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato (TAR Basilicata n. 29 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza, disciplinata dagli artt. 112-115 cod. proc. amm., è ammissibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. L’inerzia dell’amministrazione nel dare esecuzione a un titolo esecutivo giudiziale configura violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, a prescindere dalla richiesta di documenti avanzata dall’amministrazione stessa dopo la proposizione del ricorso, ove non sia provata l’estinzione, anche parziale, del credito. In tal caso, il giudice amministrativo condanna l’amministrazione al pagamento delle somme dovute, comprensive di interessi, spese di giudizio liquidate nel titolo e accessori, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
La causa trae origine dal diritto al risarcimento del danno biologico contratto a seguito di emotrasfusioni. Con una sentenza della Corte d’Appello, l’amministrazione era stata condannata al pagamento di una somma capitale e delle spese dei due gradi di giudizio. Avendo l’amministrazione omesso di provvedere al pagamento, la figlia ed erede della creditrice, nel frattempo deceduta, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, allegando il titolo esecutivo munito della certificazione attestante il passaggio in giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente escluso la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La nota con cui l’amministrazione aveva chiesto alla ricorrente documenti integrativi era, infatti, successiva alla proposizione dell’azione e non era stata fornita alcuna prova dell’avvenuto pagamento, nemmeno parziale. La mancata dimostrazione dell’estinzione del credito ha reso incontestato il perdurare dell’inottemperanza.
Il Collegio ha quindi verificato l’ammissibilità del ricorso, riscontrando il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito in legge, e la qualifica della ricorrente quale erede, comprovata dalla documentazione prodotta. Nel merito, l’inerzia dell’amministrazione è stata ritenuta lesiva dell’obbligo di conformarsi alla decisione del giudice, con conseguente accoglimento della domanda.
La condanna ha riguardato la sorte capitale, con gli interessi legali dalla data di pubblicazione del titolo, e le spese di lite liquidate nei precedenti gradi, ulteriormente maggiorate degli accessori di legge secondo l’ordine indicato in motivazione. Il Tribunale ha, inoltre, posto a carico dell’amministrazione le spese di registrazione del titolo esecutivo e ha liquidato le spese del giudizio di ottemperanza, seguendo il principio della soccombenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, determinandone il compenso, con espressa previsione del pagamento diretto a carico dell’amministrazione inadempiente.
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Nota della Redazione
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