Rinnovo del permesso di soggiorno, ritardo non perentorio e pericolosità sociale (TAR Piemonte n. 216 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998 per la conclusione del procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno non ha carattere perentorio. Dal suo superamento discende unicamente la formazione di un silenzio-inadempimento, avverso il quale lo straniero può esercitare l’azione di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., restando fermo il potere dell’amministrazione di pronunciarsi tardivamente. Il ritardo non inficia quindi la validità del provvedimento emesso. Nel giudizio di pericolosità sociale il Questore può valorizzare una condanna per reato non più automaticamente ostativo, valutandone la pena in concreto irrogata e il nesso con i mezzi di sostentamento.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ha impugnato davanti al TAR Piemonte il decreto con cui la Questura di Torino ha rigettato la sua istanza di rinnovo del titolo. Il provvedimento è stato notificato a mani il 28 gennaio 2021, dopo una lunga pendenza del procedimento.

Con ordinanza n. 190/2021 la Sezione ha respinto la domanda cautelare. L’amministrazione si è costituita per resistere. All’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, per essere il decreto intervenuto a distanza di anni dalla presentazione dell’istanza. Il Tribunale respinge la censura richiamando il consolidato orientamento secondo cui non esiste un termine perentorio per la conclusione del procedimento: il superamento dei sessanta giorni genera solo un silenzio-inadempimento, rimediabile con gli strumenti degli artt. 31 e 117 c.p.a., non attivati nel caso di specie.

La Sezione aggiunge un rilievo di comportamento processuale: a fronte della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, il ricorrente non ha esercitato le facoltà partecipative né ha mai chiesto aggiornamenti sulla pratica, rimanendo sostanzialmente inerte.

Il secondo, terzo e quarto motivo, esaminati congiuntamente, contestavano la valutazione sui requisiti. Il Tribunale li ritiene infondati sotto due profili. Quanto al requisito reddituale, il ricorrente non ha replicato ai rilievi documentati dell’amministrazione e non ha dimostrato il possesso del requisito nemmeno nel periodo anteriore, quando il permesso era ancora valido; decisiva è la previsione dell’art. 5, comma 9- bis, d.lgs. n. 286/1998, che, in attesa del rinnovo, consente l’attività lavorativa temporanea in presenza degli altri requisiti e della ricevuta di presentazione della richiesta.

Quanto alla pericolosità sociale, la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/1990, pur non essendo più automaticamente ostativa dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2023, conserva rilievo nel giudizio di pericolosità. Il Tribunale valorizza la pena in concreto irrogata dal Tribunale di Savona, pari a 2 anni e sei mesi di reclusione, ben superiore al minimo edittale, e il collegamento tra il tipo di reato e la situazione reddituale risultante dalle banche dati dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate: elementi che depongono nel senso che il ricorrente abbia tratto almeno in parte i mezzi di sostentamento dall’attività delittuosa.

Il ricorso è respinto. Le spese sono compensate in ragione della natura della controversia. Il Tribunale dispone altresì la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la manifesta infondatezza del ricorso, non essendo stati dedotti elementi oggettivi idonei a superare i rilievi ostativi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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