Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel trasferimento di rivendita (TAR Lombardia n. 28 del 17.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di fatti che rendono definitivamente inutile la pronuncia determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, anche quando la domanda sia stata proposta avverso un diniego e la situazione sia mutata per effetto di atti successivi delle parti. Nel giudizio amministrativo il venir meno di qualsiasi utilità della sentenza impone al giudice di rilevare la carenza d’interesse sopravvenuta, senza scrutinio nel merito dei motivi. La cessione dell’azienda e l’irreperibilità del ricorrente costituiscono elementi idonei a mutare completamente la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti.

Il Fatto

Il ricorrente è cessionario di un contratto di locazione avente ad oggetto un’unità immobiliare adibita a rivendita ordinaria con annessa ricevitoria. A seguito della disdetta inviata dalla società proprietaria dei locali, egli chiedeva all’Agenzia delle Dogane di trasferire l’attività presso un altro sito, distante 281 metri dalla sede attuale.

L’amministrazione negava il trasferimento perché ritenuto fuori zona ai sensi dell’art. 10, comma 5-bis, del D.M. n. 38/2013. Il ricorrente impugnava il diniego con ricorso notificato e depositato nel 2021. Con un provvedimento successivo l’amministrazione adottava anche la revoca della concessione per abbandono del servizio, con incameramento delle fideiussioni, e avverso tale atto il ricorrente proponeva motivi aggiunti con istanza di sospensione cautelare.

La Motivazione della Corte

Con ordinanza cautelare n. 364/2021 il Tribunale adottava un provvedimento sospensivo e propulsivo, dettando criteri per l’esercizio del potere di deroga e ponendo a carico del ricorrente l’onere di integrare l’istanza di trasferimento entro novanta giorni dal deposito.

L’istanza attuativa veniva presentata da altra società, nella qualità di nuova titolare dell’azienda posseduta originariamente dal ricorrente. L’amministrazione eccepiva l’estraneità della società subentrata, poiché la cessione, formalizzata tra le parti con atto successivo, non risultava avvenuta in conformità dell’art. 31 della legge n. 1293/1957. Per tale ragione l’istanza era improcedibile.

All’udienza pubblica la difesa di parte ricorrente dichiarava che il ricorrente si era reso irreperibile. Il Tribunale rileva che la cessione dell’azienda e l’irreperibilità costituiscono una sopravvenienza di fatto idonea a mutare completamente la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso principale e dei motivi aggiunti.

A fronte della definitiva inutilità della sentenza, il giudice amministrativo può pronunciare la declaratoria di improcedibilità, essendo venuta meno qualsiasi ulteriore utilità della domanda azionata. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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