Obbligo di provvedere e cessazione della materia per sopravvenuta autotutela (TAR Lombardia n. 29 del 17.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. avverso l’inerzia dell’amministrazione, la sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto, benché intervenuta solo in corso di causa, soddisfa pienamente la pretesa sostanziale del ricorrente. Il giudice dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La circostanza che l’amministrazione abbia provveduto solo dopo la notifica del ricorso giustifica la condanna alle spese a carico dell’ente, quale conseguenza della sua iniziale inerzia.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari e comproprietari di immobili e di un’attività di ristorazione, lamentavano le modifiche edilizie e le attività commerciali poste in essere dal controinteressato nel compendio confinante, fonte di immissioni moleste, odori e rumori, nonché di sviamento della clientela.

Esaurita l’istruttoria documentale, i ricorrenti sollecitavano al Comune, con pec del 21 giugno 2023, l’avvio della vigilanza e dell’azione sanzionatoria sui profili commerciali, urbanistici ed edilizi. Rimasta l’istanza senza riscontro, proponevano ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la fissazione di un termine perentorio e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare il presupposto del rito, ossia la sussistenza dell’inerzia alla data di notifica del ricorso, avvenuta il 4 settembre 2023. La stessa amministrazione resistente ha confermato di non aver riscontrato l’istanza prima di tale momento.

Costituendosi in giudizio il 15 dicembre 2023, il Comune ha dato atto dell’adozione, nella medesima data, di un provvedimento con cui è intervenuto in autotutela sulle S.C.I.A. e sulle autorizzazioni rilasciate ai controinteressati, all’esito dell’esame dell’istanza del 21 giugno 2023.

Su tale premessa il Tribunale ha rilevato che la pretesa dei ricorrenti, ossia il bene della vita cui aspirano, ha trovato piena e comprovata soddisfazione per fatto dell’amministrazione. È venuto meno, dunque, l’interesse a una pronuncia sull’obbligo di provvedere.

Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., respingendo implicitamente la richiesta di nomina del commissario ad acta, divenuta superflua.

Sul piano delle spese, il Tribunale ha osservato che l’istanza ha trovato riscontro solo in corso di causa. Ne è derivata la condanna del Comune al pagamento di € 1.500,00, oltre accessori di legge. Il Collegio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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