Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse su istanza agrituristica (TAR Lombardia n. 32 del 17.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa, conseguente a una soluzione concertata dalla sola parte ricorrente con l’amministrazione, incide sull’interesse alla decisione del ricorso e ne determina l’improcedibilità. Il giudice amministrativo dichiara la sopravvenuta carenza d’interesse quando le sopravvenienze, anche di natura meramente satisfattiva e derivanti da valutazioni esclusive del ricorrente, rendono inutile la pronuncia sulla legittimità del provvedimento impugnato. La declaratoria prescinde dall’accertamento nel merito delle censure, restando assorbita ogni questione sulla fondatezza del gravame. In presenza di esiti satisfattivi intervenuti in corso di causa, la compensazione delle spese costituisce regola coerente con la neutralità della definizione processuale.

Il Fatto

La ricorrente, imprenditrice agricola titolare di un’azienda montana dedita all’allevamento e alla trasformazione dei prodotti, affianca nel tempo all’attività principale quella agrituristica a conduzione familiare. Nel 2015 ottiene un permesso di costruire per l’ampliamento del fabbricato, con una variante che corregge la destinazione iniziale dei vani e li pone al servizio dell’attività agricola. Ultimate le opere, presenta alla competente Direzione Generale regionale una richiesta di inclusione dei locali nel certificato di connessione tra attività agrituristica e attività agricola, dopo aver ottenuto il cambio d’uso.

La Regione comunica motivi ostativi, rilevando che il fabbricato non possiede i requisiti di cui all’art. 154, comma 1, l.r. n. 31/2008, e rigetta l’istanza con decreto. La ricorrente impugna il diniego davanti al TAR, deducendo violazione della legge n. 96/2006, falsa applicazione della norma regionale, erronea valutazione dei presupposti e lesione dell’affidamento.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio la difesa della ricorrente rappresenta che, a fronte della notifica del ricorso, si è concertata con la Regione la possibilità di conseguire la destinazione agrituristica dei locali decorso un solo anno, anziché tre, dalla comunicazione formale di modifica della destinazione d’uso. Su tale soluzione la parte chiede che sia dichiarata la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso.

Il Collegio rileva che le sopravvenienze così rappresentate derivano da valutazioni esclusive della parte ricorrente. Esse incidono sull’interesse alla decisione del ricorso e determinano, pertanto, la ineluttabile improcedibilità dello stesso. Il giudice non procede quindi all’esame nel merito dei motivi articolati, che restano assorbiti dalla definizione in rito.

L’argomentazione valorizza il carattere satisfattivo dell’esito intervenuto e la natura soggettiva dell’interesse azionato. Riconosciuta la sopravvenuta mancanza dell’interesse a una pronuncia di annullamento, il TAR dichiara il ricorso improcedibile e dispone la compensazione delle spese, in coerenza con la fisiologica definizione del rapporto processuale. Il Collegio ordina infine l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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