Concorso, certificazione informatica equipollente e limiti del soccorso istruttorio (TAR Puglia n. 847 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La previsione del bando che indica specifiche certificazioni informatiche quali requisiti di ammissione non ha valore tassativo quando la stessa amministrazione, in fase procedimentale, abbia ammesso la produzione di titoli equipollenti muniti di riconoscimento ministeriale. L’equiparazione disposta dal MIUR tra certificazioni informatiche diverse opera però entro il ristretto ambito delle graduatorie del personale docente e ATA e non è estendibile, in via generale, alle procedure selettive indette da altre pubbliche amministrazioni. Il soccorso istruttorio non può sanare l’omessa indicazione, nella domanda, di un titolo pur posseduto dal candidato: una simile integrazione, successiva alla scadenza del termine, violerebbe il principio di autoresponsabilità e la par condicio tra i concorrenti. Il giudice respinge pertanto il ricorso e i motivi aggiunti.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla procedura selettiva indetta dalla Regione Puglia, con determinazione dirigenziale n. 999 del 24 settembre 2021, per l’assunzione di 126 unità di categoria B3, profilo di operatore telefonico specializzato. L’art. 2, comma 1, lett. i), del bando richiedeva il diploma della scuola dell’obbligo e una certificazione informatica tra ECDL ed EIPASS.
Superate le prove, la candidata trasmetteva, su richiesta dell’ente gestore, la certificazione PEKIT unitamente a una nota del MIUR del 25 giugno 2010, che ne prospettava l’assimilazione agli altri titoli analoghi. La Commissione la escludeva con verbale n. 12 del 17 marzo 2022, non riconoscendole il requisito. La ricorrente impugnava l’esclusione e chiedeva l’accertamento del diritto a essere dichiarata vincitrice; seguivano due motivi aggiunti avverso i verbali successivi e la graduatoria definitiva approvata con D.D. n. 1177 del 6 novembre 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette di poter prescindere dalle eccezioni di irricevibilità e improcedibilità, essendo il gravame infondato nel merito. Di qui l’improcedibilità della censura di violazione ed elusione del giudicato cautelare: il provvedimento interinale subisce le sorti del giudizio e la nullità ex art. 21-septies della legge n. 241/1990 presuppone il contrasto con una sentenza passata in giudicato, non con un’ordinanza cautelare.
Sul primo nucleo, il TAR ribadisce l’orientamento della sentenza n. 950 del 30 giugno 2023 della stessa sezione. La tassatività delle due sole certificazioni è smentita dalla stessa Regione che, con la comunicazione del 25 gennaio 2022, ha ammesso la produzione di titoli equiparati muniti di dichiarazione ministeriale. La previsione del bando non è quindi immediatamente escludente: la questione si sposta sull’effettiva equiparabilità del titolo posseduto.
La scelta di richiedere un titolo attestante una specifica competenza rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile solo per illogicità o contraddittorietà. Quanto alla pretesa equivalenza, la nota MIUR del 25 giugno 2010 usa il verbo “potrà” e prospetta una mera eventuale assimilazione futura, senza mai menzionare ECDL o EIPASS. Le interlocuzioni tra Regione e MIUR confermano che i pareri di analogia riguardano in via esclusiva le graduatorie del personale docente e ATA: l’equiparazione è quindi circoscritta a quel settore e inutilizzabile in un concorso diverso.
Sul secondo nucleo, la ricorrente assumeva di possedere anche l’ECDL e lamentava il mancato soccorso istruttorio. Il Collegio richiama il principio di autoresponsabilità del concorrente e la par condicio tra i candidati: consentire un’integrazione dopo la scadenza del termine equivarrebbe a una inammissibile rivisitazione della domanda. La candidata, pur potendo dichiarare l’ECDL, aveva optato per il PEKIT e non può modificare in giudizio le proprie scelte. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con spese compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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