Improcedibilità per sopravvenuta definizione dell’abuso edilizio su area demaniale (TAR Lombardia n. 161 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto rilascio dei titoli edilizi e delle autorizzazioni paesistiche per la sostituzione di opere abusive realizzate su area demaniale, con contestuale previsione della demolizione dei manufatti esistenti, fa venir meno l’interesse alla decisione sul ricorso proposto avverso la diffida alla demolizione e ne determina l’improcedibilità. La circostanza che il ricorrente non sia autore dell’abuso è irrilevante: chi si avvantaggia di un’opera abusiva su area demaniale subentra nella posizione dell’autore e può essere destinatario del provvedimento ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 380/2001. La concessione di polizia idraulica rilasciata dalla Regione non implica alcuna regolarizzazione urbanistica, essendo espressamente subordinata alle valutazioni dei Comuni competenti. La definizione negoziata dell’assetto degli interessi, con assunzione degli oneri di manutenzione e la costituzione di servitù, integra una ragionevole composizione idonea a giustificare la compensazione delle spese.

Il Fatto

Il Comune di Vertova, con provvedimento del 23 dicembre 2022, ha diffidato la società ricorrente alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi per una passerella pedonale in legno, un guado carrale in calcestruzzo e la relativa pavimentazione di accesso, realizzati sul torrente Vertova in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesistica. Le opere costituiscono l’unico accesso carrale al fabbricato in cui la ricorrente esercita attività di ristoro.

La società ha impugnato la diffida e gli atti presupposti, deducendo il difetto di legittimazione passiva, la contraddittorietà rispetto alla concessione decennale rilasciata dall’UTR di Bergamo e l’irragionevolezza del provvedimento per mancata valutazione dell’assenza di accessi alternativi e della disponibilità a eseguire interventi di adeguamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha in primo luogo ricostruito il quadro cautelare. Con l’ordinanza n. 119 del 2023 il TAR aveva accolto la domanda con finalità propulsive, chiarendo che l’interposizione di un diverso soggetto tra l’autore dell’abuso e l’ente proprietario non determina alcun consolidamento di quanto edificato e non limita il potere di rimessione in pristino a carico di chi possiede l’opera. Il possessore subentra nella posizione dell’autore e può essere sanzionato ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 380/2001.

Quanto alla concessione regionale, il TAR aveva escluso che essa potesse costituire parametro di contraddittorietà: la concessione è espressamente subordinata alle valutazioni urbanistiche dei Comuni e non implica la regolarizzazione dell’edificato. Neppure sul piano della pericolosità idraulica l’atto regionale condiziona le valutazioni comunali, posto che l’attraversamento è stato autorizzato in forma di esercizio transitorio proprio per i rischi presenti nel tratto di torrente. Il Comune, competente in materia di protezione civile, può affinare la valutazione del rischio e introdurre misure di maggiore tutela.

Il solo elemento favorevole alla ricorrente era il vincolo procedimentale derivante dalla chiusura dell’unico accesso carrale all’attività commerciale. Su tali premesse il TAR aveva sospeso la diffida e vincolato il Comune a indire una conferenza di servizi con l’UTR, il Comune di Gazzaniga e la ricorrente, per valutare un diverso attraversamento con idonee caratteristiche di sicurezza e la disponibilità della società ad assumere la spesa dei lavori e delle manutenzioni.

Nelle more, la ricorrente ha dichiarato la caduta dell’interesse a una decisione di merito. Sono sopravvenuti un doppio permesso di costruire, rilasciato dai Comuni di Vertova e di Gazzaniga, per nuovi attraversamenti consistenti in una passerella pedonale e in un guado, con contestuale demolizione dei manufatti esistenti, preceduti dalle autorizzazioni paesistiche e da quella forestale e idrogeologica della Comunità Montana. Le parti hanno inoltre convenuto la costituzione di servitù per la posa della nuova passerella e per il passaggio pedonale e carrale, con corrispettivo e oneri di manutenzione a carico della proprietà del fondo dominante.

Su queste basi il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La particolarità della vicenda, caratterizzata da opere certamente abusive ma anche dalla necessità di superare una situazione di interclusione che avrebbe potuto incentivare abusi futuri, unitamente alla collaborazione dimostrata dalle parti, ha giustificato la compensazione delle spese, con il contributo unificato posto a carico della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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