Ottemperanza a condanna generica del giudice del lavoro e criteri di quantificazione (C.G.A.R.S. n. 161 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo dell’ottemperanza, a fronte di statuizioni rese dal giudice civile in funzione del giudice del lavoro, svolge un’attività meramente esecutiva, senza necessità di integrare la sentenza civile, perché l’esecuzione della condanna non richiede alcun accertamento sul rapporto di lavoro ulteriore rispetto a quello già compiuto. Non è perciò inammissibile il ricorso per ottemperanza avverso una condanna che, pur non quantificando in cifre l’importo, enunci in modo chiaro il criterio di quantificazione degli emolumenti dovuti. In tal caso l’amministrazione è posta nelle condizioni di liquidare le somme mediante una semplice operazione matematica, eseguibile sugli elementi di fatto contenuti o chiaramente indicati nella sentenza.

Il Fatto

Con sentenza n. 110/2018 la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il diritto di alcune lavoratrici al pagamento delle differenze retributive connesse alla progressione economica per anzianità di servizio, condannando il Ministero al pagamento degli incrementi, oltre interessi fino al soddisfo. La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata, non è stata impugnata, ma il Ministero è rimasto inadempiente.

Le lavoratrici hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, che lo ha dichiarato inammissibile per la pretesa genericità del giudicato: il dispositivo non quantificava l’importo e tale lacuna non poteva essere colmata dal giudice dell’ottemperanza con attività cognitiva suppletiva, rimessa invece al giudice del lavoro. Da qui l’appello al C.G.A.R.S.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio secondo cui, davanti a statuizioni del giudice civile in funzione del giudice del lavoro, il giudice amministrativo dell’ottemperanza deve svolgere un’attività meramente esecutiva, senza integrare la sentenza civile: l’esecuzione della condanna non deve richiedere alcun accertamento sul rapporto di lavoro subordinato ulteriore a quello già svolto, ma solo l’adempimento di un obbligo di fare, pacificamente inadempiuto (sul punto richiama Cons. Stato, sez. VII, n. 2640/2024).

Su questa base il C.G.A.R.S. ritiene fondata la contestazione avverso la declaratoria di inammissibilità. La sentenza della Corte di appello ha condannato il Ministero a corrispondere gli incrementi retributivi connessi all’anzianità, considerati tutti i contratti a termine di durata non inferiore a 180 giorni complessivi nell’arco di ciascun anno di servizio, oltre interessi dalla maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo.

Pertanto, diversamente da quanto ritenuto in primo grado, il dispositivo non appare generico né richiede ulteriori accertamenti sul rapporto di lavoro rispetto a quelli già compiuti nel giudizio civile: la condanna ha enunciato il criterio di quantificazione degli emolumenti. L’amministrazione soccombente era quindi in grado di liquidare le somme con una semplice operazione matematica, eseguibile sugli elementi di fatto contenuti o chiaramente indicati nella sentenza.

Il Collegio valorizza inoltre due circostanze. Il Ministero non ha dedotto di avere già corrisposto le somme né ha eccepito fatti modificativi o estintivi del credito. Lo stesso TAR, con ordinanza n. 866/2024, aveva accolto un ricorso per ottemperanza di analogo contenuto, circostanza che assume rilievo ai fini della decisione.

Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, è ordinato al Ministero di eseguire la condanna civile secondo il criterio di quantificazione in essa enunciato, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza è nominato commissario ad acta il Dirigente generale dell’ufficio scolastico regionale della Sicilia, con oneri a carico del Ministero, e le spese del doppio grado sono liquidate secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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