Ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse dopo accordo transattivo (TAR Toscana n. 17 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente, per effetto di un accordo transattivo intervenuto nelle more del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice dichiara l’improcedibilità ai sensi del combinato disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. e dell’art. 85, comma 9, c.p.a. La cessazione della materia del contendere presuppone una definizione satisfattiva della pretesa dedotta in giudizio, documentata dalla parte. La compensazione integrale delle spese è giustificata dalla peculiarità della vicenda complessivamente considerata.

Il Fatto

La società ricorrente, operatrice di infrastrutture per la telefonia mobile, ha impugnato la nota con cui il Comune le aveva comunicato l’istituzione del canone patrimoniale di concessione, la conseguente necessità di sottoscrivere nuove concessioni per le occupazioni di suolo pubblico con impianti di telefonia, l’individuazione delle tariffe annue per quattro siti e l’avvertimento che, in mancanza di sottoscrizione, l’occupazione sarebbe stata ritenuta abusiva con applicazione di sanzioni. Il ricorso investiva anche il regolamento comunale istitutivo del canone e le delibere di Giunta sulle tariffe.

Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato copia di una convenzione del 22 aprile 2022, con cui le parti hanno regolato il rapporto sostanziale e le reciproche pretese, e ha dichiarato di avere ormai raggiunto piena soddisfazione. Il Comune non si è costituito. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse accertato il sopravvenuto difetto di interesse e disposta la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato la memoria della ricorrente e la documentazione depositata, rilevando come l’accordo transattivo avesse definito lo scenario controverso e soddisfatto gli interessi che avevano determinato l’instaurazione del giudizio. La questione giuridica attiene all’istituto dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, distinto dalla cessazione della materia del contendere.

Il Tribunale ha applicato il combinato disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. e dell’art. 85, comma 9, c.p.a., che consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando l’interesse alla decisione è venuto meno per cause sopravvenute alla proposizione della domanda.

Nella specie la prova documentale della convenzione sottoscritta ha escluso la persistenza di una pretesa da soddisfare, rendendo superfluo l’esame dei motivi di ricorso. La mancata costituzione del Comune ha confermato l’esito già maturato sul piano sostanziale.

Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto sussistenti giustificate ragioni per la compensazione integrale, in considerazione dell’esito della vicenda in termini di accordo raggiunto e dell’assenza di contrasto processuale.

La sentenza ordina infine che sia data esecuzione all’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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