Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 21 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’appello liquida l’equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo al giudicato ove non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 5-sexies legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione. Il commissario ad acta nominato per l’inerzia non ha diritto a compenso ulteriore, per l’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. L’amministrazione soccombente è condannata alle spese e al rimborso delle spese vive accessorie sostenute per il giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Con decreto la Corte d’appello di Lecce accoglieva il ricorso di alcuni ricorrenti ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme liquidate a titolo di equa riparazione, oltre le spese del procedimento distratte in favore del procuratore antistatario. Il decreto veniva notificato al Ministero, munito di formula esecutiva e non opposto.

Nonostante la rituale notifica, l’amministrazione non dava esecuzione al titolo. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte d’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in parola ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata: è stato notificato al Ministero e non è stato opposto. Sussiste dunque il titolo azionabile in sede di ottemperanza.

Il giudice amministrativo verifica poi il decorso dei termini di legge. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è trascorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo. La parte ricorrente ha inoltre inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione, l’assenza di azioni per il medesimo credito e le modalità di riscossione prescelte, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000. È decorso anche il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione, previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, senza che il pagamento sia stato eseguito.

Nel merito il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto della Corte d’appello, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Fissa per l’adempimento il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per il caso di inerzia viene nominato commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Al commissario non è dovuto compenso specifico, in applicazione del principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Il Collegio condanna infine l’amministrazione alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, e al rimborso delle spese vive accessorie sostenute dopo l’emissione del decreto per la proposizione dell’ottemperanza, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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