Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Toscana n. 18 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del dictum e nomina, per la persistente inerzia, il commissario ad acta. La mancata corresponsione delle somme dovute integra inottemperanza anche quando siano state pagate le sole spese di lite. Il ritardo giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
Il Fatto
Il Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 4/2024 aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente differenze retributive per la Retribuzione Professionale Docente non pagata nel periodo di docenza precaria, oltre interessi e rivalutazione. La stessa sentenza aveva accertato il diritto al beneficio della carta del docente per tre annualità e condannato l’amministrazione agli adempimenti necessari, con spese distratte ai procuratori antistatari.
La ricorrente deduce l’inerzia del Ministero, che avrebbe corrisposto le sole spese di lite, e chiede l’ottemperanza al giudicato con nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituisce depositando la documentazione attestante il pagamento delle sole spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla cancelleria, e l’osservanza del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La sequenza temporale è ricostruita in modo analitico: notifica della sentenza ai fini esecutivi, specifica diffida a provvedere e successiva notifica del ricorso.
Superato il vaglio dei presupposti, il giudice rileva che il Ministero non ha provveduto al pagamento delle somme spettanti, avendo corrisposto soltanto le spese di lite in favore dei difensori antistatari. L’inerzia è quindi accertata e non contestata.
Segue l’ordine di integrale esecuzione del giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con puntuale individuazione delle prestazioni dovute: la somma lorda a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione, e la messa a disposizione della carta del docente con il corrispondente importo complessivo per le tre annualità.
Per il caso di persistente inadempimento il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega all’interno della medesima struttura e termine di sessanta giorni successivi. Il ritardo maturato giustifica inoltre la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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