Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Marche n. 991 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo che abbia perso la propria utilità per effetto di provvedimenti sopravvenuti all’adozione degli atti impugnati va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La sopravvenienza di atti che abbiano inciso sulla situazione giuridica fatta valere determina il venir meno della condizione dell’azione, con la conseguenza che il giudice non può pronunciarsi nel merito delle censure. Le spese del giudizio possono essere compensate quando le parti costituite concordino sull’esito del processo e sulla soccombenza reciproca. La declaratoria di improcedibilità presuppone in ogni caso la verifica che la sopravvenienza sia idonea a soddisfare, anche solo in via indiretta, l’interesse del ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato la determinazione dirigenziale n. 167 del 13.05.2011 con la quale la Provincia aveva rigettato l’istanza di chiusura dei lotti I e III di una discarica, unitamente alle note istruttorie e ai verbali di ispezione richiamati. Il ricorso era articolato in più censure, con richiesta di ordine di esibizione ex art. 64, comma 3, cod. proc. amm. e riserva di azione risarcitoria.
Nel corso del giudizio la Provincia si era costituita in giudizio, mentre Regione e Comune non avevano spiegato difese. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2024 le parti costituite hanno concordato che, a seguito di provvedimenti successivi a quelli impugnati, era venuto meno l’interesse alla coltivazione del ricorso, convenendo altresì sulla compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preso atto della convergente prospettazione delle parti costituite, fondata sull’adozione di atti sopravvenuti che hanno inciso sulla vicenda amministrativa oggetto del contendere. Da tale circostanza il Collegio ha fatto derivare il venir meno dell’interesse alla definizione nel merito delle censure articolate avverso la determinazione impugnata e gli atti connessi.
La qualificazione adottata è quella dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, formula che il giudice amministrativo utilizza quando la sopravvenienza processuale priva la domanda della sua attitudine a produrre un’utilità concreta per il ricorrente. La declaratoria presuppone che l’interessato non abbia un residuo interesse, anche solo strumentale, alla pronuncia di annullamento.
Sotto il profilo delle spese, il Tribunale ha fatto applicazione del criterio della compensazione, valorizzando l’accordo intervenuto tra le parti costituite. Il P.Q.M. ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile e compensato le spese del giudizio, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Il provvedimento non contiene alcuna statuizione sul merito né sulle singole censure, limitandosi a prendere atto dell’esito conformativo delle parti costituite e a trarne le conseguenze processuali sul piano della condizione dell’azione e del governo delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.