Penale di mora nel giudizio di ottemperanza anche per le condanne pecuniarie (TAR Calabria n. 99 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo può riconoscere la misura prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. quale penalità di mora, in aggiunta agli interessi legali. L’istituto ha carattere sanzionatorio e la sua ammissibilità non è esclusa dalla natura pecuniaria della prestazione dovuta. Il relativo importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e cessa con l’adempimento spontaneo o con l’insediamento del Commissario ad acta. L’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 256/2018, non opposto e divenuto esecutivo, con il quale il Tribunale di Cosenza aveva ordinato all’ASP di Cosenza il pagamento di euro 10.450,00 oltre interessi legali, nonché delle spese del procedimento di ingiunzione liquidate in euro 685,50 e accessori.

Il titolo, notificato nel marzo 2018 e nuovamente notificato nell’ottobre 2023, è rimasto ineseguito. Il creditore ha quindi adito il TAR Calabria chiedendo l’ordine di pagamento, la corresponsione degli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e la condanna dell’amministrazione alla somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per l’ulteriore ritardo. L’ASP non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il titolo giudiziale è passato in giudicato e che l’amministrazione non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto adempimento, onere che su di essa gravava. Sussistono pertanto i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., con declaratoria dell’obbligo di esecuzione integrale, detratto quanto eventualmente già corrisposto.

Sulla domanda accessoria, il Tribunale ha statuito che gli interessi sono dovuti nella misura indicata dal titolo e vanno computati al saggio legale ai sensi dell’art. 1284 c.c. Quanto alla penalità di mora, ne ha riconosciuto l’ammissibilità anche nell’ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella recata dall’art. 1, comma 781, l. n. 208/2015.

La misura è stata determinata negli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Il Collegio ha sottolineato il carattere sanzionatorio dell’istituto, che si aggiunge agli interessi dovuti ex lege, escludendo iniquità o altre cause ostative. La decorrenza è fissata alla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, con termine finale nell’adempimento spontaneo o, in difetto, nell’insediamento del Commissario ad acta.

Il Tribunale ha assegnato all’amministrazione sessanta giorni dalla notifica della sentenza per l’adempimento e ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, per il caso di inerzia entro i successivi novanta giorni su istanza di parte. Ha inoltre posto a carico dell’amministrazione inadempiente le spese di giudizio, liquidate in euro 1.286,00 oltre accessori, e il compenso del Commissario, da liquidare con separato decreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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