Scala interna unifamiliare soggetta a larghezza minima del regolamento edilizio (TAR Toscana n. 143 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 101, comma 7, del regolamento edilizio comunale, nel prescrivere che negli appartamenti unifamiliari costituiti da non più di due piani la larghezza della rampa della scala possa essere ridotta a cm 100, si riferisce anche alle scale di collegamento interno e non costituisce deroga alla diversa metratura fissata dal comma 1 per le scale di accesso alle unità immobiliari. La disposizione, letta nel suo complesso, richiama caratteristiche interne all’abitazione, compatibili solo con le scale interne. Il richiamo alla normativa sulle barriere architettoniche non consente di derogare alla prescrizione regolamentare quando la scala sia stata realizzata per collegare i due piani e rendere operativa la fusione tra le unità abitative.
Il Fatto
La ricorrente presentava una Scia per un intervento di manutenzione straordinaria su un immobile di proprietà, consistente nella fusione di unità immobiliari e in opere di modifica interna, senza mutamento di destinazione d’uso. Un sopralluogo della polizia municipale accertava la realizzazione di una scala interna di collegamento tra piano terra e primo piano, larga cm 80, inferiore alla larghezza minima di un metro prevista dall’art. 101 del regolamento edilizio comunale.
Avviato il procedimento sanzionatorio, la ricorrente presentava due successive istanze di attestazione di conformità in sanatoria, qualificando gli interventi come restauro e risanamento conservativo e sostenendo che la prescrizione regolamentare riguardasse solo le scale di accesso e non quelle interne di servizio. Il Nucleo di valutazione esprimeva parere negativo su entrambe le istanze e il Comune adottava i due provvedimenti di diniego, impugnati davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il contenuto dell’art. 101 del regolamento edilizio. Il comma 1 impone per le scale di accesso alle unità immobiliari una larghezza di almeno ml 1,20; il comma 7 stabilisce che negli appartamenti unifamiliari di non più di due piani la larghezza della rampa possa essere ridotta a cm 100 e che l’illuminazione e la ventilazione possano avvenire indirettamente attraverso i vani di abitazione.
Secondo il TAR, il comma 7 non è deroga al comma 1, ma disciplina una diversità tipologica di scale. La disposizione si riferisce agli appartamenti unifamiliari e richiama caratteristiche interne all’unità abitativa, compatibili solo con le scale interne. Sul piano logico, osserva il Collegio, non avrebbe senso differenziare la larghezza delle scale di collegamento esterno a seconda che si tratti di abitazione unifamiliare o meno: la norma acquista senso solo se riferita alle scale di collegamento interno.
Il TAR affronta poi l’argomento della ricorrente secondo cui la scala di cm 80 sarebbe conforme alla legge n. 13/1989 e al D.M. n. 236/1989 in materia di barriere architettoniche. Il Collegio rileva che la ricorrente ha mutato impostazione dopo la presentazione della Scia: è pacifico che le scale interne sono state realizzate per collegare i due piani e rendere operativa la fusione tra le unità abitative, oggetto precipuo della Scia originaria. Il richiamo alla normativa sull’abbattimento delle barriere non vale quindi a superare la prescrizione regolamentare.
Quanto al secondo diniego, il Collegio non ravvisa il dedotto travisamento dei fatti. Il ricorso è complessivamente infondato e viene rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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