Ottemperanza al decreto ingiuntivo contro ente pubblico economico e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3428 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti dei consorzi di bonifica, qualificati enti pubblici economici, dovendosi assumere una nozione estensiva di pubblica amministrazione comprensiva degli enti che svolgono attività di impresa. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile l’ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione: il decreto dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ. assume valenza definitiva equiparabile al giudicato. Trattandosi di ente pubblico economico, non è necessario il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata in presenza di vincoli normativi e di bilancio e di difficoltà dell’adempimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al TAR Sicilia l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 837/2017, emesso dal Tribunale di Ragusa, sezione lavoro, con il quale era stato ingiunto al consorzio di bonifica intimato il pagamento di una somma di denaro, oltre interessi, rivalutazione e spese legali. Il titolo era stato munito di formula esecutiva e notificato all’ente debitore.
Il ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell’ente, nonostante il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha quindi domandato l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione della penalità di mora. Il consorzio non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il tema dell’ambito soggettivo del rito di ottemperanza. Richiamando la qualificazione del consorzio di bonifica come ente pubblico economico, i giudici osservano che, alla luce delle elaborazioni giurisprudenziali comunitarie, deve adottarsi una nozione estensiva di pubblica amministrazione, comprensiva degli enti che svolgono attività di impresa. L’azione è dunque ammissibile sotto il profilo soggettivo.
Sul piano oggettivo, il Tribunale richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che ammette l’ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione. Il decreto dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ. assume valenza definitiva, equiparabile al giudicato, perché non più contestabile con i rimedi previsti. Nel caso concreto il decreto ingiuntivo era stato dichiarato definitivamente esecutivo con successivo provvedimento del Tribunale di Ragusa.
Il Collegio verifica poi il rispetto dei termini: quello decennale ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. Esclude, inoltre, la necessità del termine dilatorio di 120 giorni, richiamando l’orientamento secondo cui esso non opera per gli enti pubblici economici, pur dando atto dell’avvenuta notifica del titolo all’ente debitore.
Nel merito, accertato l’inadempimento, il Tribunale ordina al consorzio di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Respinge invece la domanda di penalità di mora, considerato che la decisione oggetto di ottemperanza aveva già riconosciuto gli interessi e tenuto conto delle specifiche difficoltà dell’adempimento, collegate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, è nominato commissario ad acta il dirigente generale del competente Dipartimento regionale dell’Agricoltura, con facoltà di delega, con riserva di liquidare il compenso a carico dell’ente inottemperante e con segnalazione del conseguente danno all’erario. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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