Ferie non godute per malattia monetizzabili anche con dimissioni volontarie (Cons. Stato n. 1958 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute opera soltanto quando il dipendente rinunci volontariamente al loro godimento. Ove la mancata fruizione dipenda da malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore, la pretesa all’indennità sostitutiva non può essere negata, neppure quando la cessazione dal servizio avvenga per dimissioni volontarie. Il diniego opposto dall’Amministrazione in tali fattispecie viola gli artt. 32 e 36 Cost. e la disciplina eurounitaria. La regola si coordina con il principio secondo cui il diritto alla monetizzazione non si perde se l’Amministrazione non abbia provato di avere invitato il dipendente a fruire del riposo, avvisandolo delle conseguenze della mancata fruizione.
Il Fatto
L’appellante, già assistente capo della Polizia Penitenziaria, è stato collocato in quiescenza a domanda. Prima della cessazione aveva chiesto la monetizzazione di trentotto giorni di congedo ordinario per il 2012 e di ulteriori quattro giorni per il 2013, non fruiti.
Il Provveditorato Regionale del Lazio respinse l’istanza osservando che il personale collocato in quiescenza su domanda non ha titolo al pagamento sostitutivo, non ricorrendo le ipotesi tassative previste dall’art. 18 d.P.R. n. 254/1999 e dall’art. 14 d.P.R. n. 395/1995. Il TAR Lazio respinse il ricorso, ravvisando la preclusione nel comportamento del dipendente che, dopo un periodo di aspettativa per infermità, era cessato per dimissioni volontarie. Di qui l’appello, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa non imputabile della mancata fruizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il divieto di monetizzazione presuppone una rinuncia volontaria del dipendente; in caso contrario si configura violazione degli artt. 32 e 36 Cost. (Cons. Stato, sez. III, n. 9417/2023). Il principio è coerente con la lettura della direttiva 2003/88/CE offerta dalla Corte di giustizia, sentenza 20 luglio 2016, causa C-341/15, che esclude la perdita automatica del diritto quando il lavoratore sia stato impossibilitato a fruirne per malattia, e con la Corte costituzionale n. 95/2016, che vieta di pregiudicare il lavoratore incolpevole.
Su versante contiguo, la Cass., Sez. Lavoro, ord. n. 20444/2025 ha escluso la perdita del diritto alla monetizzazione, anche in caso di cessazione per colpa, salvo che l’Amministrazione provi di avere invitato il dipendente a fruire delle ferie avvisandolo delle conseguenze.
Nel caso concreto la malattia ha reso impossibile il godimento del riposo. Dalla relazione ministeriale emerge che i periodi di congedo, pur programmati d’ufficio, non erano stati fruiti perché il dipendente era assente per malattia. Le condizioni patologiche risultano documentate dai referti della commissione medica, e negli anni precedenti il dipendente aveva regolarmente fruito delle ferie, escludendo ogni inerzia.
Pertanto la mancata fruizione, pur non dipendendo da esigenze di servizio, è riconducibile a causa non imputabile: spetta l’indennità sostitutiva e il diniego è illegittimo (Cons. Stato, sez. II, n. 7172/2024). Quando le ferie residue non siano state fruite per ragioni indipendenti dalla volontà del dipendente, la monetizzazione è dovuta anche in caso di cessazione a domanda o per limiti d’età.
L’appello è quindi accolto; in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado è accolto e l’atto annullato. La particolarità della causa giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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