Sopravvenuta improcedibilità per difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Toscana n. 2005 del 20.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rappresentata dalla parte ricorrente e non contestata dalla difesa resistente, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto sopravvenuto dell’interesse. Il giudice amministrativo dichiara l’improcedibilità quando la pretesa caduca per fatti o dichiarazioni intervenuti nel corso del giudizio, senza che residui un’utilità concreta della pronuncia. Il venir meno dell’interesse riguarda il ricorso nel suo complesso e si estende agli atti impugnati con motivi aggiunti, ove la domanda sia divenuta priva di oggetto. La compensazione delle spese è giustificata dalla complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia, tale da integrare i gravi motivi richiesti dalla legge.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su area demaniale marittima con finalità turistico-ricreative, impugnava davanti al TAR Toscana gli atti con cui il Comune aveva differito i termini di scadenza delle concessioni. Nel corso del giudizio proponeva motivi aggiunti avverso ulteriori determinazioni dirigenziali e deliberazioni di Giunta, chiedendo in via principale l’accertamento della natura pluriennale del rapporto, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, la rimessione alla Corte costituzionale e la condanna al rilascio di nuovi titoli concessori.
Nel corso del giudizio la ricorrente versava in atti una dichiarazione che evidenziava il venir meno dell’interesse alla decisione, con richiesta di compensazione delle spese. La difesa del Comune resistente prendeva atto della sopravvenuta improcedibilità, chiedendo il favore delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce di quanto rappresentato congiuntamente dalle parti, è venuto meno l’interesse alla decisione della causa. La sopravvenuta improcedibilità discende dalla dichiarazione della ricorrente e dalla presa d’atto della difesa comunale, che convergono nel riconoscere la caducazione della pretesa.
Il giudice amministrativo applica gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm., che disciplinano rispettivamente la pronuncia sull’improcedibilità e il regolamento delle spese in caso di cessazione della materia o di sopravvenuto difetto di interesse. Il thema decidendum non è più scrutinabile nel merito, poiché manca l’utilità concreta della pronuncia richiesta dalla parte.
Quanto alle spese, il Collegio ritiene di disporne la compensazione. La decisione si fonda sulla complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime, elemento idoneo a integrare i motivi di compensazione. La declaratoria di improcedibilità investe tanto il ricorso introduttivo quanto i motivi aggiunti, non residuando autonome domande da esaminare.
Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo il modulo proprio delle pronunce del giudice amministrativo.
Nota della Redazione
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