Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Toscana n. 2004 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il venir meno, per dichiarazione congiunta delle parti, dell’interesse alla decisione determina la sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, che il giudice amministrativo dichiara ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse non impone l’esame nel merito delle censure originariamente proposte. La compensazione delle spese di giudizio trova giustificazione nella complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia controversa, tale da rendere incerta la stessa configurabilità dell’interesse alla decisione.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un rapporto concessorio demaniale marittimo con finalità turistico-ricreative, ha adito il TAR Toscana chiedendo l’accertamento della qualificazione del rapporto come pluriennale a durata indefinita e la condanna del Comune al rilascio di titoli concessori recanti il rinnovo senza soluzione di continuità. La domanda si fondava sulla ritenuta inapplicabilità, in ragione dell’anteriorità del rapporto rispetto al 7 dicembre 2000, dei principi espressi dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, C-324/98, della Direttiva 2006/123/CE e dell’art. 3, comma 1, legge n. 118/2022.

Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti la società ha impugnato le deliberazioni e le determinazioni dirigenziali con cui il Comune ha dapprima differito i termini di scadenza delle concessioni e poi avviato il procedimento di pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento in concessione delle aree demaniali. Nel corso del giudizio le parti hanno depositato dichiarazioni dalle quali è emerso il venir meno dell’interesse alla decisione, con richiesta di compensazione delle spese da parte della ricorrente e di favore delle spese da parte del Comune.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la ricorrente ha versato in atti una dichiarazione che evidenzia il venir meno dell’interesse alla decisione della controversia, con contestuale richiesta di compensazione delle spese. La difesa del Comune resistente ha preso atto, con separata dichiarazione versata in atti, della sopravvenuta improcedibilità, chiedendo il favore delle spese.

Alla luce di quanto rappresentato congiuntamente dalle parti, il Tribunale ritiene che sia venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Ne consegue la declaratoria di sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, senza che si renda necessario l’esame nel merito delle numerose censure articolate, comprese le istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e di rimessione alla Corte costituzionale.

Il giudice amministrativo applica il disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina la declaratoria di improcedibilità, e dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm. in materia di spese. La declaratoria opera tanto sul ricorso introduttivo quanto sui motivi aggiunti, restando assorbita ogni ulteriore statuizione.

Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione, ritenendola giustificata dalla complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime. Si tratta di un profilo che il Tribunale valorizza espressamente per escludere la soccombenza formale e le relative conseguenze economiche.

Il dispositivo dichiara improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *