Abilitazione 30 CFU subordinata al riconoscimento ministeriale del titolo estero (TAR Toscana n. 2001 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il candidato ammesso con riserva al percorso formativo da 30 CFU, perché titolare di titolo abilitante conseguito all’estero, non matura alcun diritto all’abilitazione all’insegnamento prima del riconoscimento del titolo da parte del Ministero competente. L’Ateneo che non inserisce il candidato nella graduatoria finale non serba alcun silenzio-inadempimento, ma si limita ad applicare la clausola del bando che subordina l’abilitazione al predetto riconoscimento. L’inerzia rilevante, semmai, è quella del Ministero sull’istanza di riconoscimento, e va fatta valere nel giudizio instaurato nei suoi confronti. La domanda di accesso agli atti proposta in via strumentale diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’Amministrazione abbia osteso la documentazione richiesta.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un titolo abilitante conseguito all’estero, si iscrive al percorso formativo da 30 CFU previsto dall’art. 13 d.P.C.M. 4 agosto 2023 per la classe A048 – Scienze motorie e sportive, presso un’università telematica con sede in Firenze. Versa le somme dovute e supera le prove previste. All’atto della pubblicazione dell’elenco degli esiti, avvenuta il 26 giugno 2026, il suo nominativo non compare.

Dopo una diffida, il candidato propone ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio dell’Ateneo e la condanna a provvedere in modo espresso, contestando la qualificazione dell’elenco come atto implicito di esclusione e l’attività asseritamente vincolata dell’Amministrazione. Propone altresì istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. L’Ateneo e i Ministeri evocati in via conseguenziale si costituiscono, eccependo l’inammissibilità del ricorso e l’incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio. L’istanza cautelare viene respinta con decreto monocratico e successiva ordinanza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale e la respinge. L’inerzia contestata riguarda un’Ateneo con sede in Firenze, sicché opera il criterio dell’art. 13, comma 1, c.p.a. I Ministeri sono stati evocati solo in via conseguenziale, avendo l’Ateneo motivato il mancato inserimento con l’assenza del riscontro ministeriale sull’istanza di riconoscimento del titolo estero.

Quanto all’accesso, la domanda è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: è circostanza incontestata che l’Università abbia osteso gli atti richiesti, con ciò facendo venir meno l’interesse alla pronuncia.

Sul silenzio, il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni preliminari, stante la manifesta infondatezza del ricorso. È dirimente il rilievo che il mancato inserimento nella graduatoria è conforme all’art. 2 del bando, il quale ammette con riserva i candidati muniti di titolo estero che abbiano presentato domanda di riconoscimento e condiziona espressamente l’abilitazione all’avvenuto riconoscimento ministeriale. Il candidato, dunque, ha svolto il percorso in forza dell’ammissione con riserva; l’abilitazione resta sospesa all’esito del procedimento ministeriale, non ancora definito alla data del 26 giugno 2026.

Il Tribunale ricostruisce anche il quadro dei giudizi paralleli: il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio il silenzio del Ministero sull’istanza di riconoscimento, ottenendo l’accoglimento con sentenza n. 14645/2026, pubblicata il 7 settembre 2026, con ordine di provvedere entro centoventi giorni. Quella pronuncia conferma che l’inerzia da censurare riguardava il Ministero, non l’Ateneo.

Quanto alla nota dell’Università del 29 giugno 2026, il Collegio ne riconosce la correttezza, anche nel richiamo alla direttiva 2005/36/CE: il riferimento rispondeva alla nota del candidato che aveva ritenuto il titolo estero già “valido e spendibile”. In realtà non si configura alcun silenzio-assenso dell’Ateneo, ma un procedimento ministeriale pendente. Le censure sono quindi infondate, e con esse la domanda risarcitoria. Le spese vengono compensate per la particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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