Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e disponibilità dell’azione (TAR Lombardia n. 1896 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo è improntato al principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. La parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Tale dichiarazione determina la presa d’atto del giudice, il quale non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La natura in rito della decisione e la limitata attività difensiva della resistente giustificano la compensazione delle spese.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una casa di cura privata accreditata, ha impugnato la D.G.R. della Lombardia n. XI/2672 del 16 dicembre 2019, recante le determinazioni per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020. Il ricorso investiva, in particolare, il limite massimo regionale all’attività erogabile a favore dei pazienti lombardi, il rinvio alla contrattazione della stipula del contratto unico per erogatore e l’obbligo per le strutture private di rendere talune prestazioni in regime libero professionale e gratuitamente.
Unitamente alla D.G.R., la ricorrente ha impugnato la delibera dell’ATS di approvazione del contratto integrativo provvisorio per il primo quadrimestre 2020 e il contratto dalla stessa sottoscritto con riserva, chiedendone l’accertamento della nullità o dell’inefficacia nelle parti applicative delle disposizioni regionali contestate. La Regione si è costituita per resistere. In vista dell’udienza di merito la società ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse a tutti i motivi proposti, insistendo per la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’inequivoca dichiarazione della parte ricorrente e la qualifica come sopravvenuto difetto d’interesse, con conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il ricorso non viene quindi esaminato nel merito: i motivi proposti restano assorbiti dalla definizione in rito.
Il percorso argomentativo si fonda sul principio di disponibilità dell’interesse a ricorrere e dell’azione. La parte può rinunciare alla decisione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Il giudice, in tale evenienza, è chiamato a una mera presa d’atto: non dispone di potere officioso, non può sostituirsi al ricorrente, né sindacare la valutazione di convenienza che questi ha compiuto.
Il Collegio richiama sul punto i precedenti del Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2022, n. 7816, Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2022, n. 4031 e Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 968, a conferma del consolidamento dell’orientamento. La dichiarazione di rinuncia ai motivi “ad ogni effetto” non attribuisce al giudice alcun margine di verifica sulla persistenza dell’interesse sostanziale, che resta rimesso alla sfera di autodeterminazione della parte.
Quanto alle spese, la compensazione è motivata dalla limitata attività difensiva svolta dalla resistente in vista dell’udienza pubblica e dalla natura in rito della decisione. Il Collegio ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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