La rinuncia all’interesse a ricorrere impone la dichiarazione di improcedibilità (TAR Lombardia n. 1895 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è nella piena disponibilità della parte, che può dichiarare di non avervi più interesse sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. A fronte di tale dichiarazione il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, e non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria attiene al rito e non implica esame del merito dei motivi proposti. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della limitata attività difensiva svolta dalla resistente e della natura in rito della decisione.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura sanitaria privata accreditata, ha impugnato davanti al TAR Lombardia la deliberazione di Giunta regionale con cui la Regione aveva dettato le determinazioni per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020, unitamente alla delibera dell’ATS provinciale di approvazione dei contratti con gli erogatori e al contratto dal primo quadrimestre 2020, sottoscritto con riserva.
Con successivi motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnazione alla deliberazione regionale adottata nel dicembre 2020 per l’ulteriore negoziazione dell’anno 2020 e al contratto annuale sottoscritto con riserva. La Regione si è costituita per resistere; l’ATS e l’azienda ospedaliera non si sono costituite. In vista dell’udienza di merito la società ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, in ragione delle sopravvenienze di fatto e di diritto successive alla proposizione, insistendo per la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato la dichiarazione della ricorrente come inequivoca e ne ha tratto la conseguenza processuale prevista dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.: l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Il percorso argomentativo muove dal principio di piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. La parte può dichiarare di non avere più interesse alla decisione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, provocando la presa d’atto del giudice.
Da tale premessa il Tribunale ha fatto discendere un preciso limite ai poteri del giudice amministrativo: questi non può procedere d’ufficio, non può sostituirsi al ricorrente né sindacarne la valutazione circa la persistenza dell’interesse. La verifica giudiziale resta dunque esterna alla convenienza della scelta, rimessa alla parte.
Il Collegio ha richiamato a sostegno, tra le altre, Cons. Stato, sez. III, n. 7816 del 2022, Cons. Stato, sez. III, n. 4031 del 2022 e Cons. Stato, sez. IV, n. 968 del 2022, confermando l’orientamento consolidato sulla declaratoria di improcedibilità a fronte della rinuncia all’interesse.
La decisione resta sul piano del rito: i motivi di illegittimità articolati contro gli atti regionali e contrattuali non vengono esaminati nel merito. Quanto alle spese, il Tribunale le ha compensate, valorizzando la limitata attività difensiva della resistente in vista dell’udienza pubblica e la natura in rito della pronuncia.
Nota della Redazione
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