Iscrizione in white list con controllo giudiziario soddisfa il giudicato antimafia (TAR Campania n. 8570 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione dell’impresa nelle white list provinciali, disposta dalla Prefettura in esecuzione del decreto di ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, produce di fatto gli stessi effetti di un provvedimento liberatorio, determinando la sospensione dell’efficacia dell’interdittiva per tutto il periodo della misura. Ne consegue che il ricorso per ottemperanza proposto avverso il diniego di piena liberatoria è inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale, non essendo dimostrato alcun pregiudizio operativo o reputazionale derivante dalla sola dicitura “iscrizione con controllo giudiziario”. Il giudicato amministrativo che ha annullato l’informativa ostativa non impone all’Amministrazione un’attività vincolata e non le sottrae la discrezionalità nell’aggiornamento della posizione antimafia.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR l’informativa antimafia ostativa del Prefetto e il rigetto della richiesta di aggiornamento della propria posizione. Con la sentenza n. 3419 del 2025 il TAR aveva annullato i provvedimenti impugnati, ritenendo non provato il pericolo attuale di infiltrazione mafiosa.
Nelle more, la società aveva ottenuto dal Tribunale di prevenzione l’applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis cod. antimafia. Dopo l’annullamento, la società aveva chiesto l’avvio del procedimento per il rilascio della piena liberatoria, anche al fine di valutare la necessità di proseguire il percorso con il Tribunale. La Prefettura aveva respinto l’istanza, rilevando di aver già rinnovato l’iscrizione nelle white list e di voler riesaminare la posizione solo alla scadenza della misura. Di qui il ricorso per ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la Prefettura, in applicazione del decreto del Tribunale di prevenzione, aveva iscritto l’impresa nelle white list provinciali non come piena liberatoria, ma come impresa sottoposta a controllo giudiziario. La società riteneva non soddisfacente tale dicitura, perché lascerebbe intendere la permanenza di effetti interdittivi.
La doglianza non è stata accolta. La ricorrente non ha dimostrato che da tale modalità di iscrizione derivi un effetto minore o meno favorevole. Il Collegio ha osservato che il decreto del Tribunale di prevenzione determina la sospensione dell’efficacia dell’interdittiva per tutto il periodo del controllo giudiziario e produce, di fatto, gli stessi effetti di un provvedimento liberatorio.
Ne consegue che dall’iscrizione la società non subisce alcun pregiudizio, né sotto il profilo dell’operatività economica né sotto quello della reputazione commerciale. Non sussiste, pertanto, la prospettata elusione o violazione del giudicato amministrativo: quest’ultimo non impone un’attività vincolata e non priva l’Amministrazione della sua discrezionalità, poiché la Prefettura ha già dato piena esecuzione al provvedimento rinnovando l’iscrizione nella white list.
Il Collegio ha aggiunto che la Prefettura non avrebbe potuto adottare il diverso provvedimento richiesto: una liberatoria “piena” sarebbe stata illegittima e avrebbe configurato un’ingerenza nelle competenze esclusive del Tribunale di prevenzione, che ha disposto e applicato la misura su richiesta della stessa società. L’interesse della ricorrente risulta quindi pienamente soddisfatto.
Sotto tale profilo, il Collegio ha richiamato la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informatica interdittiva derivante dall’ammissione al controllo giudiziario si protragga, in caso di esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento di cui all’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di un concreto e attuale interesse ad agire, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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