Danno da ritardo e onere di provare le conseguenze economiche (C.G.A.R.S. n. 128 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La risarcibilità del danno da ritardo prevista dall’art. 2-bis, comma 1, legge n. 241/1990 non si esaurisce nella violazione del termine procedimentale né nell’affidamento incolpevole del privato. Essa presuppone una condotta oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e lealtà, soggettivamente imputabile all’amministrazione a titolo di dolo o colpa, e impone al danneggiato di provare il danno-evento, il danno-conseguenza e il nesso causale secondo la logica del “più probabile che non”. Il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno non surroga l’onere probatorio, potendo operare solo quando la prova risulti impossibile o estremamente difficile. La mancata tempestiva attivazione dei rimedi contro l’inerzia amministrativa, tra cui il rito avverso il silenzio, integra un comportamento valutabile ai sensi dell’art. 1227, comma 2, cod. civ., rilevante sull’an e sul quantum del risarcimento.

Il Fatto

La società appellante aveva chiesto al TAR Sicilia, sede di Catania, la condanna dell’Assessorato regionale al risarcimento del danno da ritardo per l’eccessiva durata di un procedimento avente ad oggetto il rilascio di una concessione demaniale su quindici metri quadrati di spiaggia. L’istanza era stata presentata nel novembre 2013 e il titolo concessorio era stato rilasciato solo nel giugno 2015, dopo che la società aveva direttamente acquisito i pareri e i nulla osta necessari.

Il TAR aveva respinto il ricorso per difetto di prova del danno, osservando che le spese documentate rappresentavano costi di esercizio della concessione e non il pregiudizio patito. La società ha proposto appello censurando, da un lato, la valutazione delle risultanze istruttorie e, dall’altro, l’assunto secondo cui il mancato esperimento dei rimedi contro l’inerzia sarebbe ostativo al risarcimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2018, che ha ricondotto il danno da ritardo alla lesione del diritto soggettivo di autodeterminazione negoziale. La violazione del termine non determina l’invalidità del provvedimento tardivo, ma costituisce un comportamento scorretto che genera incertezza e interferisce illecitamente sulla libertà negoziale del privato.

Da ciò discende il rigetto del primo motivo. La società aveva rivendicato il costo del contratto di locazione stipulato il 1° giugno 2013, anteriore alla stessa istanza di concessione, senza provare che un tempestivo rilascio del titolo avrebbe evitato quel costo. Le altre spese, correlate alla produzione documentale necessaria per ottenere il provvedimento ampliativo, non assurgono a danno emergente causalmente riconducibile al ritardo. Quanto al lucro cessante, manca la prova certa dell’utile non conseguito nel periodo di riferimento.

Le voci di danno non patrimoniale restano prive di qualsiasi dimostrazione dell’an. Il Collegio ribadisce, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 4931 del 2021 e Cons. Stato, sez. V, n. 5546 del 2017, che la liquidazione equitativa non può surrogare l’onere probatorio della parte.

Il secondo motivo è infondato alla luce di Adunanza Plenaria n. 3 del 2011. Il divieto di abuso del diritto, con ancoraggio nell’art. 2 Cost. e nell’art. 1175 cod. civ., opera anche nella fase patologica del rapporto e impone al creditore di non aggravare la posizione del debitore. Anche le omissioni processuali rilevano ai sensi dell’art. 1227, comma 2, cod. civ., se la condotta attiva trascurata avrebbe evitato o mitigato il danno senza sacrificio apprezzabile. L’appello è pertanto respinto, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell’appellato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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