Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e disponibilità dell’azione (TAR Lombardia n. 1897 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è nella piena disponibilità della parte, che fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice, privo di potere officioso e non potendo sostituirsi al ricorrente né sindacarne la valutazione, non può che prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La declaratoria di improcedibilità in rito giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una struttura sanitaria privata accreditata, ha impugnato davanti al TAR Lombardia una serie di atti regionali e contrattuali relativi alla programmazione sanitaria e sociosanitaria per l’anno 2020. Oggetto del ricorso introduttivo erano la D.G.R. n. XI/2672/2019, la delibera dell’ATS di approvazione del contratto integrativo provvisorio per il primo quadrimestre 2020 e il contratto dalla stessa sottoscritto con riserva, nella parte in cui fissavano il limite massimo regionale all’attività erogabile, rinviavano alla contrattazione definitiva e parametravano il budget al finanziato 2019.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnazione alla D.G.R. n. XI/4049/2020, alla delibera dell’ATS di approvazione del contratto per l’esercizio 2020 e al contratto sottoscritto con riserva nel dicembre 2020. La Regione Lombardia si è costituita per resistere; l’ATS e l’ASST non si sono costituite. In vista dell’udienza la società ha dichiarato che, per sopravvenienze di fatto e di diritto successive alla proposizione del ricorso, era venuto meno l’interesse a tutti i motivi, insistendo per la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la declaratoria di improcedibilità discende dall’inequivoca dichiarazione della parte ricorrente. Il processo amministrativo è improntato al principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione: la parte può, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, dichiarare di non avere più interesse alla decisione stessa.
Da tale premessa il Tribunale ha tratto la conseguenza che il giudice deve prendere atto della dichiarazione. Egli non dispone di alcun potere officioso, non può sostituirsi al ricorrente né sindacarne la valutazione. L’esito è quindi la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
A sostegno dell’orientamento il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa, segnatamente Cons. Stato, sez. III, n. 7816 del 2022, Cons. Stato, sez. III, n. 4031 del 2022 e Cons. Stato, sez. IV, n. 968 del 2022. Tali precedenti confermano che la sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte prima della decisione, determina l’improcedibilità del gravame.
Quanto alle spese, il Tribunale le ha compensate integralmente, valorizzando la natura in rito della decisione. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati così dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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