Concessioni demaniali marittime: inammissibile il ricorso del concorrente contro la procedura a cui ha partecipato (TAR FVG n. 358 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., il ricorso proposto da un operatore economico avverso gli atti di una procedura comparativa per il rilascio di una concessione demaniale marittima alla quale il medesimo abbia già partecipato, laddove la censura miri non già a contestare l’esito della selezione, bensì a lamentare, tardivamente, la mancata indizione di una nuova gara da parte dell’Amministrazione. Difetta dell’interesse al gravame il concorrente che invochi l’annullamento di un procedimento in corso, ponendo la propria pretesa in termini meramente preventivi rispetto a futuri e ipotetici contenziosi. La disposizione urbanistica che consente l’accorpamento di più UMI adiacenti solo ai fini dimensionali non legittima, di per sé, una procedura selettiva unitaria, atteso che, ai fini demaniali, ciascuna UMI resta oggetto di una singola concessione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva approvato lo schema di lettera di invito per la procedura comparativa finalizzata al rilascio di una nuova concessione demaniale marittima sulla UMI A1, nonché la conseguente lettera di invito. L’operatore, che aveva in precedenza presentato un’istanza per l’assegnazione dell’intero ambito “Costa Azzurra”, comprensivo di cinque UMI, contestava la scelta comunale di procedere con distinte procedure per ciascuna UMI, anziché con un’unica gara per una proposta unitaria.
Il Comune e le società intervenute ad opponendum eccepivano l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, rilevando come la ricorrente stesse partecipando alla medesima procedura di cui domandava l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, condividendo le eccezioni sollevate dalle parti resistenti. È stato evidenziato come la ricorrente fosse priva dell’interesse a dolersi di una procedura alla quale aveva già aderito, lamentando peraltro in modo tardivo la necessità di una più ampia competizione attraverso l’indizione di una nuova gara.
Il Collegio ha inoltre ritenuto non pertinenti i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla ricorrente, in quanto concernenti fattispecie diverse. Quanto al secondo motivo, volto a distinguere i concetti di “adiacente” e “limitrofo”, è stato giudicato infondato, trattandosi di termini sinonimi. La norma tecnica di attuazione, che recepisce il Piano di utilizzo demaniale, consente l’accorpamento di più UMI solo quando le stesse siano adiacenti e riguardino concessioni di un medesimo soggetto; nell’ambito in questione, tale caratteristica sussiste solo per le UMI A1-A2 e A4-A5, essendo la UMI A3 delimitata da spiagge libere.
La norma consente l’accorpamento solo ai fini urbanistici e dimensionali, mentre per gli aspetti demaniali ogni UMI resta oggetto di una singola concessione. Infine, il terzo motivo è stato reputato infondato, in quanto l’ostensione dell’offerta della ricorrente, disposta in altro giudizio, era finalizzata a verificare la tempestività delle offerte concorrenti e la fondatezza delle valutazioni comunali, non a comprovare la maggiore qualità delle offerte altrui.
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Nota della Redazione
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