Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dichiarata d’ufficio o su istanza di parte (TAR Sardegna n. 246 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse è pronunciata quando, in ragione di circostanze sopravvenute rispetto alla proposizione del ricorso, la parte ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse alla decisione. La relativa declaratoria, resa ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., non richiede l’accertamento nel merito delle censure proposte e definisce il giudizio senza statuire sulla fondatezza delle domande. In siffatta evenienza le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della peculiarità e della complessità in fatto della controversia. La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza virtuale solo ove ricorrano i presupposti, mentre la compensazione integrale è giustificata dalle caratteristiche della vicenda processuale.

Il Fatto

La società ricorrente, seconda classificata nella procedura aperta per la concessione di spazi pubblicitari a soggetti privati per l’effettuazione di affissioni dirette – lotto 3, impugnava la determinazione con cui il Comune aveva concluso positivamente i controlli sull’aggiudicataria, chiedendo l’annullamento degli atti di gara e del contratto eventualmente stipulato, la declaratoria di inefficacia e il risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente. Nel corso del giudizio, con nota del 29 ottobre 2025, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla definizione della controversia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di cessazione dell’interesse alla decisione, resa dalla parte ricorrente, e ha conseguentemente applicato il disposto di cui all’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., che disciplina il caso di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Tale evenienza processuale prescinde da ogni valutazione di merito sulle censure proposte e determina la definizione del giudizio in rito. Il Tribunale ha inoltre ravvisato i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, valorizzando la peculiarità del caso e la complessità in fatto della controversia, in applicazione del criterio di cui all’art. 26 cod. proc. amm. e dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come richiamato dall’art. 26, comma 1, cod. proc. amm.

La pronuncia si segnala per l’adesione alla consolidata giurisprudenza secondo cui la dichiarazione di non interesse, proveniente dalla stessa parte interessata, costituisce atto dispositivo del processo idoneo a far venir meno l’oggetto della decisione, rendendo improcedibile il ricorso senza necessità di esaminare il merito della controversia. La sentenza è stata resa all’esito della c.d. udienza straordinaria di cui all’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., prevista per la definizione del giudizio in forma semplificata.

Il Collegio ha, infine, disposto che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, conformemente al disposto dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm. La definizione in rito non ha, pertanto, inciso sulla validità degli atti di gara né sull’efficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata, che restano definitivi in assenza di statuizioni di annullamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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