Il diniego di concessione demaniale per posa attrezzature balneari deve essere motivato con specifico riferimento alle linee guida regionali (TAR Sardegna n. 245 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse costituisce esito del giudizio amministrativo allorquando la parte ricorrente dichiari, in modo espresso e univoco, di non avere più interesse alla definizione del ricorso. Tale declaratoria prescinde da ogni valutazione nel merito delle censure dedotte e comporta l’integrale compensazione delle spese di lite, ove ricorrano giusti motivi legati alla peculiarità e alla complessità in fatto della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR per la Sardegna la determinazione con cui la Direzione Generale Enti locali e Finanze della Regione aveva negato la concessione demaniale per la posa di attrezzature balneari in località Punta Asfodeli, nel Comune di Olbia. L’atto di diniego era stato preceduto da un preavviso di rigetto e si fondava sull’applicazione dell’art. 10 delle linee guida regionali per la predisposizione dei Piani di Utilizzo dei Litorali, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 28/12 del 4 giugno 2020, come modificate dalla successiva deliberazione n. 35/12 del 9 luglio 2020.
Nel corso del giudizio, la società ricorrente ha depositato una nota in data 27 novembre 2025 con la quale ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso. La Regione Autonoma della Sardegna si era costituita in giudizio, mentre la Conferenza Permanente Regione-Enti Locali non aveva presentato atti difensivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse formulata dalla parte ricorrente e ha ritenuto che essa integrasse la fattispecie prevista dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in forza della quale il giudice dichiara il ricorso improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse delle parti.
La declaratoria di improcedibilità non richiede alcuna disamina delle censure sollevate avverso gli atti impugnati, atteso che la cessazione dell’interesse alla decisione rende la controversia priva di oggetto attuale. Il Tribunale ha pertanto evitato di entrare nel merito della legittimità del diniego e delle questioni relative all’applicazione delle linee guida regionali, alla compatibilità della disciplina con il diritto dell’Unione europea e alla corretta interpretazione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando la peculiarità del caso e la complessità in fatto della controversia, ai sensi dell’art. 26, comma 1, cod. proc. amm., così evitando che la definizione del giudizio in rito potesse risolversi in un pregiudizio economico per la parte ricorrente.
La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa, conformemente alla regola generale posta dall’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.
La decisione si segnala per la conferma del principio secondo cui la dichiarazione di non interesse della parte ricorrente, anche se sopravvenuta in prossimità dell’udienza di discussione, determina l’improcedibilità del ricorso senza accertamenti ulteriori.
Nota della Redazione
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