Valutazione concorsuale universitaria: annullamento per travisamento dei titoli del candidato e inesistenza dell’incarico del vincitore (TAR Lombardia n. 2760 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per la chiamata di professori universitari, la valutazione dei titoli è sindacabile dal giudice amministrativo non solo per manifesta illogicità, ma anche per travisamento dei fatti e carenza di motivazione, allorché la Commissione assegni un punteggio non coerente con quanto dichiarato nel curriculum del candidato. L’omessa indicazione di un’attività, se resa in modo generico e non dimostrata, non può essere sanata tramite soccorso istruttorio, poiché nei concorsi vige il principio di autoresponsabilità del candidato e la par condicio. Tuttavia, la Commissione è tenuta a valutare i titoli effettivamente dichiarati, senza richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dai criteri dalla stessa prefissati: è illegittima l’attribuzione di un punteggio inferiore a quello massimo per attività analiticamente indicate nel curriculum, laddove la motivazione si limiti ad affermare che il candidato “non riferisce attività”. Non è altrettanto valutabile un titolo che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, non risulti formalmente costituito o conferito secondo la disciplina regolamentare applicabile, ancorché l’attività sia stata svolta di fatto.
Il Fatto
L’Università degli Studi di Milano bandiva una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di I fascia presso il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari. Il ricorrente, professore associato, partecipava alla selezione, classificandosi al secondo posto con un punteggio di 44,01, dietro al vincitore che otteneva 44,78 punti. Avverso l’esito della procedura, il candidato insorgeva deducendo otto distinti errori di valutazione commessi dalla Commissione nell’attribuzione dei punteggi, tra cui la mancata valorizzazione di attività seminariali, di attività di revisione per granting agencies e di numerosi impegni gestionali e organizzativi riportati nel curriculum vitae. Il vincitore proponeva a sua volta ricorso incidentale, contestando l’attribuzione al ricorrente del punteggio massimo per alcuni sub-criteri relativi all’attività di ricerca.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato il ricorso principale, in quanto l’interesse al ricorso incidentale, di natura non escludente, dipendeva dall’esito di quello principale. In relazione alle censure sul calcolo dei CFU e sull’attività di tutorato, il TAR ha ritenuto le doglianze infondate. Quanto alle ore di didattica non dichiarate per gli anni 1999-2001, ha osservato che il bando imponeva di indicare tutti i titoli nel curriculum, sicché la Commissione non era tenuta ad acquisire d’ufficio i dati mancanti: l’integrazione avrebbe violato il principio di autoresponsabilità e la par condicio.
Diversamente, la censura relativa all’attività seminariale è stata ritenuta fondata: la motivazione della Commissione, secondo cui l’attività “non era quantificabile”, risultava inidonea a giustificare l’attribuzione di zero punti, poiché il curriculum indicava espressamente il numero di ore svolte. Il TAR ha inoltre accolto la doglianza sulla valutazione delle attività di revisione per granting agencies e di valutazione di tesi dottorali, per le quali era stato attribuito un punteggio di 0,2 su un massimo di 1, senza comprendere la ragione della mancata valorizzazione delle numerose attività elencate nel CV, in parte sovrapponibili a quelle del vincitore che aveva ottenuto il massimo del punteggio.
È stata altresì accolta la censura sulla mancata valorizzazione degli impegni gestionali e organizzativi: la motivazione “non riferisce attività” è stata reputata contrastante con il contenuto del curriculum, che documentava numerosi incarichi di coordinamento e organizzazione di congressi. Il TAR ha evidenziato la disparità di trattamento rispetto al controinteressato, al quale la medesima attività di componente del Comitato Ordinatore Master era stata valorizzata con un punto, mentre al ricorrente era stato attribuito zero. Il Collegio ha invece respinto la censura relativa ai contratti conto terzi, ritenendoli già valorizzati nell’ambito dell’attività di ricerca.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto fondata la censura avverso l’attribuzione al vincitore del punteggio massimo per la qualità di “Responsabile dell’Unità Associata di Patologia Sperimentale delle Malattie Metaboliche”. Dall’esame del Regolamento dipartimentale, la costituzione di unità di ricerca richiedeva l’approvazione del Consiglio di Dipartimento, mai intervenuta. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il vincitore non rivestiva formalmente tale incarico, sicché la valorizzazione del titolo risultava illegittima per violazione della lex specialis e della par condicio.
In conclusione, il ricorso incidentale è stato respinto. Il TAR ha annullato gli atti impugnati nelle parti relative ai punteggi erroneamente assegnati e ha rimesso gli atti all’Università, disponendo la riedizione del potere in una nuova Commissione, in diversa composizione, per l’individuazione del vincitore.
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Nota della Redazione
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