Ammonimento per stalking: bastano indizi, non la prova del reato (TAR Campania n. 912 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento previsto dall’art. 8 del D.L. n. 11/2009, convertito in legge n. 38/2009, assolve una funzione di prevenzione e dissuasione rispetto ai comportamenti sanzionati dall’art. 612-bis cod. pen. e, per la sua natura spiccatamente cautelare e preventiva, non richiede la prova necessaria ai fini della condanna per il delitto di stalking. Esso presuppone la sussistenza di elementi indiziari dai quali desumere, con adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o molesto, avvertito come tale dal destinatario. La valutazione amministrativa si fonda su una logica dimostrativa a base indiziaria e probabilistica e su un giudizio prognostico ex ante circa la sussistenza di un mero pericolo, non mirando ad accertare responsabilità ma a prevenire la commissione di reati. Ne consegue che il sindacato del giudice amministrativo non si sostituisce alla valutazione discrezionale del Questore, ma ne verifica logicità, ragionevolezza e proporzionalità.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il decreto di ammonimento emesso dalla Questura di Salerno ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 11/2009, convertito in legge n. 38/2009, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il provvedimento era stato adottato su richiesta del marito, dal quale la ricorrente si era separata di fatto.

A sostegno dell’impugnazione la ricorrente ha dedotto la carenza dei presupposti e dell’istruttoria, il difetto di motivazione, la manifesta irragionevolezza e la sproporzione della misura. In particolare, ha contestato che mancasse la prova delle minacce, dell’alterazione delle abitudini di vita del coniuge, della possibilità di degenerazione in condotte penalmente rilevanti, degli appostamenti e della pendenza di querele o procedimenti penali. Il Ministero dell’Interno e la Questura si sono costituiti in resistenza, chiedendo la reiezione del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla funzione dell’ammonimento, qualificato come misura di prevenzione e dissuasione rispetto ai comportamenti sanzionati dall’art. 612-bis cod. pen., volta a prevenire condotte che potrebbero sfociare in forme più gravi di violenza. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che i presupposti fattuali della misura coincidono con le condotte reiterate, le minacce o le molestie idonee a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero a costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.

Sul piano procedurale, la natura cautelare e preventiva dell’atto esclude che sia necessaria la prova richiesta per la condanna. È sufficiente la sussistenza di elementi indiziari da cui desumere, con adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o molesto, avvertito come tale dal destinatario. L’indagine non mira ad accertare responsabilità, ma a prevenire la commissione di reati mediante un giudizio prognostico ex ante sulla sussistenza di un mero pericolo.

Applicando tali principi, il Collegio ritiene che il provvedimento resista ai rilievi. Quanto al difetto di istruttoria, l’atto impugnato dà atto dell’esame della memoria e dei documenti prodotti dalla ricorrente e dei relativi esiti, fondando l’ammonimento sulla non condivisibilità delle giustificazioni, anche in ragione della perseveranza delle condotte successiva alla presentazione delle memorie difensive. Appostamenti e chiamate, per frequenza, contenuto e tenore, sono stati ragionevolmente considerati molesti e persecutori.

Né il provvedimento risulta irragionevole e sproporzionato: la circostanza che le condotte, reiterate per un periodo apprezzabile, si inseriscano in un contesto di reciproca conflittualità coniugale non vale a dequotarne l’offensività. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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